LEGGE REGIONALE 21 novembre 2013, n. 23
MISURE URGENTI PER FAVORIRE L'ATTUAZIONE DEL RIORDINO TERRITORIALE, LO SVILUPPO DELLE UNIONI ED IL SUPERAMENTO DELLE COMUNITÀ MONTANE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 345 del 21 novembre 2013
Riferimenti attivi - norma che modifica:
INDICE
Art. 1 - Modifica dei termini di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 21 del 2012 per la costituzione e l'adeguamento alla legge di Unioni e per il conferimento delle funzioni
Art. 2 - Modifica dei termini di cui all'articolo 32 della legge regionale n. 9 del 2013 per la costituzione di Unioni subentranti a Comunità montane
Art. 3 - Ulteriori misure integrative della legge regionale n. 21 del 2012
Art. 4 - Disposizioni in materia di incentivazione nell'anno 2014
Art. 5 - Disposizioni per la programmazione delle risorse per il fondo regionale per la montagna e per il fondo per le piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico per l'anno 2014
Art. 6 - Modifica alla legge regionale n. 24 del 1996
Art. 7 - Modifica alla legge regionale n. 13 del 2009
Art. 8 - Modifica alla legge regionale n. 12 del 2013
Art. 9 - Entrata in vigore
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifica dei termini di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 21 del 2012 per la costituzione e l'adeguamento alla legge di Unioni e per il conferimento delle funzioni
1. Ai soli fini di costituire Unioni, ovvero di sciogliere o aggregare quelle esistenti ove necessario ai sensi dell'articolo 7, commi 5 e 9, della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), il termine di cui al comma 12 del medesimo articolo è fissato al 20 dicembre 2013, e comunque i relativi adempimenti devono essere effettuati in tempo utile per l'avvio delle gestioni associate nei termini inderogabili di cui al comma 4 del presente articolo.
2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, entro il 20 dicembre 2013 lo statuto dell'Unione o le sue modifiche devono essere approvati nel medesimo testo da tutti i Consigli comunali nel rispetto delle maggioranze richieste ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), anche se non è completata la fase di pubblicazione negli albi pretori comunali.
3. Il termine di cui all'articolo 7, comma 12, della legge regionale n. 21 del 2012 per stipulare o adeguare le convenzioni o gli atti di conferimento di funzioni alle Unioni è fissato al 31 marzo 2014.
4. Il termine di cui all'articolo 7, comma 4, della legge regionale n. 21 del 2012 per l'avvio delle gestioni associate è fissato al 31 marzo 2014. Entro tale data i Comuni stipulano la convenzione o conferiscono le funzioni all'Unione, disponendo inderogabilmente l'effettiva operatività in corso d'anno.
Art. 2
Modifica dei termini di cui all'articolo 32 della legge regionale n. 9 del 2013 per la costituzione di Unioni subentranti a Comunità montane
1.
Ai commi 2 e 3 dell'articolo 32 della legge regionale 25 luglio 2013, n. 9 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015. Primo provvedimento generale di variazione) le parole
"30 settembre 2013"
sono sostituite con le seguenti:"20 dicembre 2013, e comunque in tempo utile per l'avvio delle gestioni associate nel termine inderogabile del 31 marzo 2014,".
2. Entro la data del 20 dicembre 2013 lo statuto dell'Unione o le sue modifiche, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, devono essere approvati nel medesimo testo da tutti i Consigli comunali nel rispetto delle maggioranze richieste ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000 , anche se non è completata la fase di pubblicazione negli albi pretori comunali.
3.
Al comma 4 dell'articolo 32 della legge regionale n. 9 del 2013 sono apportate le seguenti modifiche:
b)
alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo:
"Se a tale data il Consiglio comunitario non è ancora stato convocato per la presa d'atto del piano successorio, la Comunità montana è estinta il giorno successivo a quello nel quale è convocata la seduta per la presa d'atto suddetta. Se tale seduta non viene convocata nei trenta giorni successivi, la presa d'atto si ha per effettuata.".
4. Qualora i Comuni interessati abbiano approvato lo statuto dell'Unione ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale n. 9 del 2013 entro il 30 settembre 2013, il decreto del Presidente della Giunta regionale adottato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo può, in alternativa a quanto ivi previsto, fissare l'estinzione della Comunità montana alla data dell'1 gennaio 2014.
Art. 3
Ulteriori misure integrative della legge regionale n. 21 del 2012
1.
Alla fine del secondo periodo del comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale n. 21 del 2012 è aggiunto il seguente periodo:
"I medesimi Comuni possono esercitare le suddette funzioni in convenzione tra alcuni soltanto di loro o con altri Comuni appartenenti al medesimo ambito ottimale qualora ciò si giustifichi in relazione al particolare contesto territoriale.".
2.
Alla fine del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 21 del 2012 è aggiunto il seguente periodo:
"Se a tale data il Consiglio comunitario non è ancora stato convocato per la presa d'atto del piano successorio, la Comunità montana è estinta il giorno successivo a quello nel quale è convocata la seduta per la presa d'atto suddetta. Se tale seduta non viene convocata nei trenta giorni successivi, la presa d'atto si ha per effettuata.".
3. Le spese afferenti alla retribuzione e ai rimborsi del commissario ad acta nominato ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge regionale n. 21 del 2012 sono a carico della Comunità montana.
4.
All'articolo 12, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 21 del 2012 sono aggiunte, dopo le parole
"in corso"
le seguenti: "ove possibile ovvero, in attesa che vi provveda il consiglio dell'Unione subentrante, la giunta della Comunità montana approva un verbale di chiusura dell'esercizio finanziario in corso, sentito l'organo di revisione contabile in carica;".
5.
Al comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale n. 21 del 2012 le parole
"1° gennaio"
sono sostituite dalle parole "31 marzo".
6. Qualora decorra inutilmente il termine del 31 marzo 2014 senza che le Unioni subentranti a Comunità montane in via d'estinzione abbiano avviato le gestioni associate ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della presente legge, le Comunità montane non estinte non hanno più accesso ai contributi a valere sul programma di riordino territoriale ed ai contributi di cui alla legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna), fatto salvo quanto previsto, con riguardo all'anno 2014, dagli articoli 4 e 5 della presente legge.
7. Ove lo statuto delle Unioni destinate a subentrare alle Comunità montane sia stato deliberato, le Comunità montane in via di estinzione continuano ad accedere, per il periodo necessario al completamento del processo di estinzione, alle risorse in loro favore previste dalle leggi regionali.
Art. 4
Disposizioni in materia di incentivazione nell'anno 2014
1. Al solo fine di salvaguardare le Unioni e le Comunità montane esistenti che hanno avuto accesso nell'anno 2013 ai contributi regolati dal programma di riordino territoriale ed a quelli concessi alle Comunità montane e alle Unioni ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge regionale n. 21 del 2012, potranno accedere ai contributi del programma di riordino territoriale nell'anno 2014, oltre alle Unioni coerenti con le norme della legge regionale n. 21 del 2012, anche i seguenti soggetti che potranno esservi abilitati in deroga a quanto previsto dagli articoli 22, 23, 24 e 25 della legge regionale n. 21 del 2012:
a) le Comunità montane che non abbiano completato il processo di trasformazione in Unioni nei termini previsti dagli articoli 1 e 2;
b) le Unioni di Comuni i cui statuti non siano stati approvati o adeguati entro i termini previsti dagli articoli 1 e 2;
c) le Unioni di Comuni cui le funzioni di cui all'articolo 7, comma 3, primo periodo, della legge regionale n. 21 del 2012 siano state conferite oltre il termine del 31 marzo 2014.
2. I soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), potranno essere abilitati ad accedere nei casi, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal programma di riordino territoriale limitatamente all'anno 2014.
3. I contributi concessi in deroga ai sensi del comma 1 non possono comunque eccedere il limite generale del 50 per cento dell'importo complessivo percepito nel 2013. L'accesso ai contributi è comunque totalmente precluso ai soggetti nel cui ambito i Comuni aderenti non abbiano intrapreso, entro i termini di cui agli articoli 1 e 2, con atti formali, il percorso di adeguamento alle norme della legge regionale n. 21 del 2012.
4. I soggetti di cui al comma 1 potranno accedere ai contributi previsti dal programma di riordino territoriale nelle annualità successive solo se, entro la data di presentazione delle domande, possederanno tutti i requisiti previsti dalla legge regionale n. 21 del 2012.
Art. 5
Disposizioni per la programmazione delle risorse per il fondo regionale per la montagna e per il fondo per le piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico per l'anno 2014
1. Limitatamente all'anno 2014, nelle more dell'approvazione di un nuovo programma regionale per la montagna ai sensi dell'articolo 3 bis della legge regionale n. 2 del 2004, le Unioni di Comuni comprendenti Comuni montani, ivi incluso il Nuovo Circondario imolese, e le Comunità montane che non abbiano completato il percorso di trasformazione in Unioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4 della legge regionale n. 2 del 2004, approvano esclusivamente, in coerenza con gli indirizzi del programma regionale per la montagna vigente, i programmi annuali operativi previsti dall'articolo 6 della legge regionale n. 2 del 2004, e li trasmettono alla Provincia e alla Regione. Le norme di cui all'articolo 6, comma 2, della legge regionale n. 2 del 2004 si applicano avendo a riferimento, ai fini della verifica della coerenza, il programma regionale per la montagna in luogo dell'accordo-quadro.
2. Le risorse stanziate sul bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2014 sono ripartite tra le Unioni di Comuni comprendenti Comuni montani definiti montani ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera a), della legge regionale n. 2 del 2004, ivi incluso il Nuovo Circondario imolese, e le Comunità montane che non abbiano completato il percorso di trasformazione in Unioni, facendo riferimento, ai fini della determinazione dei parametri di riparto, ai dati relativi:
a) alla superficie ed alla popolazione dei Comuni montani, per il fondo regionale per la montagna alimentato da mezzi statali;
b) alla superficie totale delle aziende agro-silvo-pastorali dei Comuni montani, per il fondo per le piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico.
3. All'unica Unione subentrante ad una Comunità montana, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale n. 21 del 2012 o dell'articolo 32 della legge regionale n. 9 del 2013, le risorse di cui al comma 2 sono assegnate in ragione dei Comuni montani aderenti alla preesistente Comunità montana. Se aderiscono a tale Unione anche i Comuni appartenenti ad un'altra preesistente Unione montana presente nello stesso ambito, nell'assegnazione delle risorse si tiene conto anche di questi ulteriori Comuni montani.
4. Alle Unioni subentranti ad una Comunità montana ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. 21 del 2012 le risorse di cui al comma 2 sono assegnate in ragione dei Comuni montani aderenti ai rispettivi ambiti territoriali ottimali nei quali sono costituite le suddette Unioni.
5. Alle altre Unioni di Comuni costituite per trasformazione di preesistenti Comunità montane ai sensi della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni), ivi incluse quelle ampliate ad altri Comuni montani dell'ambito ottimale delimitato ai sensi della legge regionale n. 21 del 2012, nonché il Nuovo Circondario imolese, le risorse di cui al comma 2 sono assegnate in ragione dei Comuni montani ad esse aderenti.
6. Alle Comunità montane non estinte, in quanto entro i termini fissati agli articoli 1 e 2 della presente legge non sono stati approvati gli statuti delle Unioni subentranti, le risorse di cui al comma 2 in via eccezionale per l'anno 2014 sono assegnate in ragione dei Comuni montani ad esse aderenti.
7. Le Unioni di Comuni comprendenti Comuni montani approvano, con riferimento all'annualità 2014, programmi annuali operativi e programmi d'intervento per la realizzazione di piccole opere che, ai fini dell'utilizzo delle quote di riparto assegnate a titolo, rispettivamente, del fondo regionale per la montagna - mezzi statali - e del fondo per le piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico, programmano gli interventi anche sulla base di specifici accordi con gli eventuali Comuni montani non aderenti all'Unione.
Art. 6
Modifica alla legge regionale n. 24 del 1996
1.
La lettera a) del comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni) è sostituita dalla seguente:
a) nei quattro mesi che precedono la scadenza dell'Assemblea legislativa regionale e nei tre mesi successivi alla elezione della nuova Assemblea;".
2. In via transitoria, alla data di istituzione dei nuovi comuni di Valsamoggia, Fiscaglia, Poggio Torriana e Sissa Trecasali, gli organi di revisione contabile dei comuni preesistenti alla fusione decadono e, fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del nuovo comune, le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica, alla data dell'estinzione, nel comune di maggiore dimensione demografica.
3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 163 del TUEL nei nuovi Comuni di cui al comma 2, per stabilire il limite degli stanziamenti dell'anno precedente si fa riferimento alla sommatoria delle risorse stanziate nei bilanci definitivamente approvati dai comuni estinti.
Art. 7
Modifica alla legge regionale n. 13 del 2009
1.
Alla fine del comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali) sono aggiunte le seguenti parole:
"e possono svolgersi per via telematica. Il regolamento interno può disciplinare le relative modalità di svolgimento. Il voto può essere espresso anche mediante posta elettronica certificata.".
Art. 8
Modifica alla legge regionale n. 12 del 2013
1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 12 (Disposizioni ordinamentali e di riordino delle forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari. Misure di sviluppo e norme di interpretazione autentica in materia di aziende pubbliche di servizi alla persona) è abrogato.
Art. 9
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.