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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 21 novembre 2013, n. 23

MISURE URGENTI PER FAVORIRE L'ATTUAZIONE DEL RIORDINO TERRITORIALE, LO SVILUPPO DELLE UNIONI ED IL SUPERAMENTO DELLE COMUNITÀ MONTANE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 345 del 21 novembre 2013

Art. 1
Modifica dei termini di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 21 del 2012 per la costituzione e l'adeguamento alla legge di Unioni e per il conferimento delle funzioni
1. Ai soli fini di costituire Unioni, ovvero di sciogliere o aggregare quelle esistenti ove necessario ai sensi dell'articolo 7, commi 5 e 9, della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), il termine di cui al comma 12 del medesimo articolo è fissato al 20 dicembre 2013, e comunque i relativi adempimenti devono essere effettuati in tempo utile per l'avvio delle gestioni associate nei termini inderogabili di cui al comma 4 del presente articolo.
2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, entro il 20 dicembre 2013 lo statuto dell'Unione o le sue modifiche devono essere approvati nel medesimo testo da tutti i Consigli comunali nel rispetto delle maggioranze richieste ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Sito esterno (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), anche se non è completata la fase di pubblicazione negli albi pretori comunali.
3. Il termine di cui all'articolo 7, comma 12, della legge regionale n. 21 del 2012 per stipulare o adeguare le convenzioni o gli atti di conferimento di funzioni alle Unioni è fissato al 31 marzo 2014.
4. Il termine di cui all'articolo 7, comma 4, della legge regionale n. 21 del 2012 per l'avvio delle gestioni associate è fissato al 31 marzo 2014. Entro tale data i Comuni stipulano la convenzione o conferiscono le funzioni all'Unione, disponendo inderogabilmente l'effettiva operatività in corso d'anno.

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