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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 21 novembre 2013, n. 23

MISURE URGENTI PER FAVORIRE L'ATTUAZIONE DEL RIORDINO TERRITORIALE, LO SVILUPPO DELLE UNIONI ED IL SUPERAMENTO DELLE COMUNITÀ MONTANE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 345 del 21 novembre 2013

Art. 2
Modifica dei termini di cui all'articolo 32 della legge regionale n. 9 del 2013 per la costituzione di Unioni subentranti a Comunità montane
1.
Ai commi 2 e 3 dell'articolo 32 della legge regionale 25 luglio 2013, n. 9 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015. Primo provvedimento generale di variazione) le parole
"30 settembre 2013"
sono sostituite con le seguenti:
"20 dicembre 2013, e comunque in tempo utile per l'avvio delle gestioni associate nel termine inderogabile del 31 marzo 2014,".
2. Entro la data del 20 dicembre 2013 lo statuto dell'Unione o le sue modifiche, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, devono essere approvati nel medesimo testo da tutti i Consigli comunali nel rispetto delle maggioranze richieste ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000 Sito esterno, anche se non è completata la fase di pubblicazione negli albi pretori comunali.
3.
Al comma 4 dell'articolo 32 della legge regionale n. 9 del 2013 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole
"dall'1 gennaio 2014"
sono sostituite dalle seguenti:
"dalla data di insediamento del consiglio dell'Unione subentrante";
b)
alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo:
"Se a tale data il Consiglio comunitario non è ancora stato convocato per la presa d'atto del piano successorio, la Comunità montana è estinta il giorno successivo a quello nel quale è convocata la seduta per la presa d'atto suddetta. Se tale seduta non viene convocata nei trenta giorni successivi, la presa d'atto si ha per effettuata.".
4. Qualora i Comuni interessati abbiano approvato lo statuto dell'Unione ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale n. 9 del 2013 entro il 30 settembre 2013, il decreto del Presidente della Giunta regionale adottato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo può, in alternativa a quanto ivi previsto, fissare l'estinzione della Comunità montana alla data dell'1 gennaio 2014.

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