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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 21 novembre 2013, n. 23

MISURE URGENTI PER FAVORIRE L'ATTUAZIONE DEL RIORDINO TERRITORIALE, LO SVILUPPO DELLE UNIONI ED IL SUPERAMENTO DELLE COMUNITÀ MONTANE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 345 del 21 novembre 2013

Art. 3
Ulteriori misure integrative della legge regionale n. 21 del 2012
1.
Alla fine del secondo periodo del comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale n. 21 del 2012 è aggiunto il seguente periodo:
"I medesimi Comuni possono esercitare le suddette funzioni in convenzione tra alcuni soltanto di loro o con altri Comuni appartenenti al medesimo ambito ottimale qualora ciò si giustifichi in relazione al particolare contesto territoriale.".
2.
Alla fine del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 21 del 2012 è aggiunto il seguente periodo:
"Se a tale data il Consiglio comunitario non è ancora stato convocato per la presa d'atto del piano successorio, la Comunità montana è estinta il giorno successivo a quello nel quale è convocata la seduta per la presa d'atto suddetta. Se tale seduta non viene convocata nei trenta giorni successivi, la presa d'atto si ha per effettuata.".
3. Le spese afferenti alla retribuzione e ai rimborsi del commissario ad acta nominato ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge regionale n. 21 del 2012 sono a carico della Comunità montana.
4.
All'articolo 12, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 21 del 2012 sono aggiunte, dopo le parole
"in corso"
le seguenti:
"ove possibile ovvero, in attesa che vi provveda il consiglio dell'Unione subentrante, la giunta della Comunità montana approva un verbale di chiusura dell'esercizio finanziario in corso, sentito l'organo di revisione contabile in carica;".
5.
Al comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale n. 21 del 2012 le parole
"1° gennaio"
sono sostituite dalle parole
"31 marzo".
6. Qualora decorra inutilmente il termine del 31 marzo 2014 senza che le Unioni subentranti a Comunità montane in via d'estinzione abbiano avviato le gestioni associate ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della presente legge, le Comunità montane non estinte non hanno più accesso ai contributi a valere sul programma di riordino territoriale ed ai contributi di cui alla legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna), fatto salvo quanto previsto, con riguardo all'anno 2014, dagli articoli 4 e 5 della presente legge.
7. Ove lo statuto delle Unioni destinate a subentrare alle Comunità montane sia stato deliberato, le Comunità montane in via di estinzione continuano ad accedere, per il periodo necessario al completamento del processo di estinzione, alle risorse in loro favore previste dalle leggi regionali.

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