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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 21 novembre 2013, n. 23

MISURE URGENTI PER FAVORIRE L'ATTUAZIONE DEL RIORDINO TERRITORIALE, LO SVILUPPO DELLE UNIONI ED IL SUPERAMENTO DELLE COMUNITÀ MONTANE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 345 del 21 novembre 2013

Art. 4
Disposizioni in materia di incentivazione nell'anno 2014
1. Al solo fine di salvaguardare le Unioni e le Comunità montane esistenti che hanno avuto accesso nell'anno 2013 ai contributi regolati dal programma di riordino territoriale ed a quelli concessi alle Comunità montane e alle Unioni ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge regionale n. 21 del 2012, potranno accedere ai contributi del programma di riordino territoriale nell'anno 2014, oltre alle Unioni coerenti con le norme della legge regionale n. 21 del 2012, anche i seguenti soggetti che potranno esservi abilitati in deroga a quanto previsto dagli articoli 22, 23, 24 e 25 della legge regionale n. 21 del 2012:
a) le Comunità montane che non abbiano completato il processo di trasformazione in Unioni nei termini previsti dagli articoli 1 e 2;
b) le Unioni di Comuni i cui statuti non siano stati approvati o adeguati entro i termini previsti dagli articoli 1 e 2;
c) le Unioni di Comuni cui le funzioni di cui all'articolo 7, comma 3, primo periodo, della legge regionale n. 21 del 2012 siano state conferite oltre il termine del 31 marzo 2014.
2. I soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), potranno essere abilitati ad accedere nei casi, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal programma di riordino territoriale limitatamente all'anno 2014.
3. I contributi concessi in deroga ai sensi del comma 1 non possono comunque eccedere il limite generale del 50 per cento dell'importo complessivo percepito nel 2013. L'accesso ai contributi è comunque totalmente precluso ai soggetti nel cui ambito i Comuni aderenti non abbiano intrapreso, entro i termini di cui agli articoli 1 e 2, con atti formali, il percorso di adeguamento alle norme della legge regionale n. 21 del 2012.
4. I soggetti di cui al comma 1 potranno accedere ai contributi previsti dal programma di riordino territoriale nelle annualità successive solo se, entro la data di presentazione delle domande, possederanno tutti i requisiti previsti dalla legge regionale n. 21 del 2012.

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