LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2013, n. 24
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 2001, N. 24 (DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO)
BOLLETTINO UFFICIALE n. 373 del 13 dicembre 2013
Art. 10
Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 24 del 2001
1.
Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 12 della legge è sostituito dal seguente:
"Al fine di aumentare l'offerta di alloggi pubblici destinati a soddisfare il fabbisogno abitativo dei nuclei meno abbienti, il programma regionale per le politiche abitative prevede la concessione di contributi per il recupero, l'adeguamento, la realizzazione e l'acquisto di alloggi di edilizia residenziale sociale, sulla base dei programmi deliberati dai Comuni.".