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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2013, n. 24

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 2001, N. 24 (DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 373 del 13 dicembre 2013

Art. 11
1.
Il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale n. 24 del 2001 è sostituito dal seguente:
"1. Al fine di promuovere la proprietà della prima casa il programma regionale può prevedere l'erogazione agli operatori di cui all'articolo 14, comma 3, di contributi, in conto capitale ovvero in conto interessi, per l'acquisto, il recupero e la costruzione di abitazioni di edilizia residenziale sociale.".
2.
Alla fine del comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale n. 24 del 2001, sono aggiunte le seguenti parole:
"e autorecupero".

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