LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2013, n. 24
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 2001, N. 24 (DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO)
BOLLETTINO UFFICIALE n. 373 del 13 dicembre 2013
Art. 18
Modifiche all'articolo 22 della legge regionale n. 24 del 2001
1.
Ai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 22 della legge regionale n. 24 del 2001 dopo le parole
"I comuni"
sono aggiunte le seguenti:"e i soggetti gestori".
2.
Alla fine del comma 4 dell'articolo 22 della legge regionale n. 24 del 2001 è aggiunto il seguente periodo:
"I comuni e i soggetti gestori garantiscono ai singoli utenti l'accesso a tutte le informazioni relative al proprio rapporto di locazione, all'alloggio occupato e alla relativa gestione, favorendo la modalità di accesso on line.".