LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2013, n. 24
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 2001, N. 24 (DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO)
BOLLETTINO UFFICIALE n. 373 del 13 dicembre 2013
Art. 20
Modifiche all'articolo 24 della legge regionale n. 24 del 2001
1.
Il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 24 della legge regionale n. 24 del 2001 è sostituito dal seguente:
"Tale forma di convivenza, salvo che ne sia derivata la nascita di figli, deve, ai fini dell'inclusione economica e normativa del nucleo, essere stata instaurata almeno due anni prima della data di presentazione della domanda di assegnazione ed essere comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.".