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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2013, n. 24

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 2001, N. 24 (DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 373 del 13 dicembre 2013

Art. 29
1.
Il comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale n. 24 del 2001 è sostituito dal seguente:
"1. Gli alloggi erp possono essere alienati esclusivamente allo scopo di incrementare e di migliorare la dotazione di patrimonio residenziale pubblico e per l'esigenza di una più razionale ed economica gestione del patrimonio. I proventi delle alienazioni sono interamente destinati dal Comune allo sviluppo e alla qualificazione del patrimonio di erp.".
2.
Il comma 2 dell'articolo 37 della legge regionale n. 24 del 2001 è sostituito dal seguente:
"2. In tale caso i comuni predispongono un programma di alienazioni e di reinvestimento per l'incremento e il recupero del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Il programma è approvato dal comune d'intesa con il Tavolo territoriale di concertazione delle politiche abitative, di cui all'articolo 5, comma 3, ed è trasmesso alla Regione, per l'aggiornamento dell'anagrafe dell'utenza di cui all'articolo 17. Il programma di reinvestimento deve essere attuato non oltre cinque anni dall'incasso dei proventi. Il Comune tramite il Tavolo territoriale di concertazione delle politiche abitative, comunica alla Regione l'avvenuta attuazione del programma di reinvestimento.".
3.
Alla fine del comma 6 dell'articolo 37 della legge regionale n. 24 del 2001 è aggiunto il seguente periodo:
"Nel caso si attivi la mobilità a seguito dell'alienazione dell'immobile si applica per le spese di trasloco quanto previsto all'articolo 28, comma 4.".

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