LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2013, n. 24
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 2001, N. 24 (DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO)
BOLLETTINO UFFICIALE n. 373 del 13 dicembre 2013
Art. 31
Modifiche all'articolo 47 della legge regionale n. 24 del 2001
1.
Il comma 1 dell'articolo 47 della legge regionale n. 24 del 2001 è sostituito dal seguente:
"1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, di cui uno nominato dalla Regione, con funzioni di presidente, e due nominati dalla Conferenza degli enti. I revisori sono scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).".