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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2013, n. 24

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 2001, N. 24 (DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 373 del 13 dicembre 2013

Art. 33
1.
L'articolo 56 della legge regionale n. 24 del 2001 è sostituito dal seguente:
"Art. 56
Istituzione di un fondo regionale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche
1. È istituito un fondo regionale per finanziare gli interventi per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 Sito esterno (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati).
2. La Regione, sentiti i comuni:
a) stabilisce i criteri di riparto e le modalità di trasferimento delle risorse ai comuni;
b) definisce le forme di utilizzo delle risorse e le modalità di individuazione dei beneficiari, rispettando i limiti di accesso al contributo di cui alla legge n. 13 del 1989 Sito esterno e tenendo conto dei valori reddituali nella formazione delle graduatorie.
3. I comuni provvedono alla gestione del fondo, attivano le procedure di individuazione dei beneficiari, quantificano ed erogano i contributi.".

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