LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2013, n. 26
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NEL SISTEMA DELLE AMMINISTRAZIONI REGIONALI
BOLLETTINO UFFICIALE n. 381 del 20 dicembre 2013
Art. 4
Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 43 del 2001
1.
Il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale n. 43 del 2001 è sostituito dal seguente:
"1. Fermo restando quanto sancito all'articolo 14, la Regione stabilisce, previa informazione alle organizzazioni sindacali, con regolamento, anche per l'area dirigenziale:
a) i requisiti per l'accesso all'impiego regionale e l'individuazione delle funzioni per le quali è necessario il possesso della cittadinanza italiana;
b) le modalità di costituzione delle commissioni esaminatrici, nel rispetto di quanto sancito dal decreto legislativo n. 165 del 2001 e nel rispetto del principio delle pari opportunità e della parità di genere, le loro competenze e responsabilità; tali commissioni sono presiedute da un dirigente regionale;
c) i criteri di determinazione dei compensi e dei rimborsi spese dei componenti delle commissioni esaminatrici;
d) i criteri di redazione dei bandi e le modalità di svolgimento delle procedure di selezione fino all'approvazione della graduatoria, comprese le forme di pubblicazione di tali atti;
e) le modalità per l'attuazione, previa convenzione, di concorsi unici tra la Regione, i propri enti dipendenti e le altre amministrazioni.".
2.
Il comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale n. 43 del 2001 è sostituito dal seguente:
"2. Il regolamento specifica le disposizioni che sono vincolanti anche per gli enti del Sistema delle amministrazioni regionali.".
Note del Redattore:
Come recita l'art. 5 L.R. 18 novembre 2014, n. 24: fatto salvo quanto previsto dall'articolo 46 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 17, ai fini del contenimento dei costi delle amministrazioni pubbliche connessi alle selezioni del personale, la validità delle graduatorie delle procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato e determinato di cui all'articolo 10 della presente legge è prorogata al 31 dicembre 2017.