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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2013, n. 26

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NEL SISTEMA DELLE AMMINISTRAZIONI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 381 del 20 dicembre 2013

Art. 7
1.
L'articolo 52 della legge regionale n. 43 del 2001 è sostituito dal seguente:
"Art. 52
Controlli interni e disposizioni in materia di prevenzione della corruzione
1. La Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, articola e disciplina un adeguato sistema di controlli interni, acquisito il parere dell'Organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 49, a garanzia della legalità, efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa.
2. Ai fini dell'applicazione della legge 6 novembre 2012, n. 190 Sito esterno (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e delle disposizioni statali in materia di trasparenza, la Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa individuano, ciascuno per il proprio ambito di competenza, tra i dirigenti del rispettivo organico, il Responsabile della prevenzione della corruzione e il Responsabile per la trasparenza.
3. I responsabili di cui al comma 2 individuati dalla Giunta regionale sono chiamati a svolgere le proprie funzioni anche per gli istituti e le agenzie regionali, che a tali fini sono equiparati a tutti gli effetti alle strutture organizzative regionali.
4. La Regione può stipulare accordi con gli enti regionali di cui all'articolo 1, comma 3 bis, lettera c), per definire le modalità della collaborazione per l'adempimento degli obblighi previsti dalle norme in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della prevenzione della corruzione nominato dalla Giunta regionale può svolgere le proprie funzioni anche per tali enti, nei limiti e con le modalità definiti negli stessi accordi.".

Note del Redattore:

Come recita l'art. 5 L.R. 18 novembre 2014, n. 24: fatto salvo quanto previsto dall'articolo 46 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 17, ai fini del contenimento dei costi delle amministrazioni pubbliche connessi alle selezioni del personale, la validità delle graduatorie delle procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato e determinato di cui all'articolo 10 della presente legge è prorogata al 31 dicembre 2017.

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