LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2013, n. 26
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NEL SISTEMA DELLE AMMINISTRAZIONI REGIONALI
BOLLETTINO UFFICIALE n. 381 del 20 dicembre 2013
Art. 8
Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 1 del 2012
1.
Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 30 marzo 2012, n. 1 (Anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati. Disposizioni sulla trasparenza e l'informazione) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"La disposizione non si applica ai direttori degli istituti e agenzie regionali individuati dall'articolo 1, comma 3 bis, lettera b) della legge regionale 26 aprile 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna).".
Note del Redattore:
Come recita l'art. 5 L.R. 18 novembre 2014, n. 24: fatto salvo quanto previsto dall'articolo 46 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 17, ai fini del contenimento dei costi delle amministrazioni pubbliche connessi alle selezioni del personale, la validità delle graduatorie delle procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato e determinato di cui all'articolo 10 della presente legge è prorogata al 31 dicembre 2017.