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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2013, n. 26

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NEL SISTEMA DELLE AMMINISTRAZIONI REGIONALI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 16 luglio 2015, n. 10

Art. 9
Capacità assunzionale
1. Nel rispetto dei limiti complessivi fissati per le assunzioni dalla legge statale, la Regione può stipulare apposite convenzioni con i propri enti regionali di cui all'articolo 1, comma 3 bis, lettera c) della legge regionale n. 43 del 2001 per assegnare ad essi parte della propria capacità assunzionale, come annualmente determinata.
2. All'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), in quanto ente di nuova istituzione, è consentita la capacità assunzionale necessaria a sostenerne l'adeguata operatività nei limiti delle disposizioni di cui dall'articolo 9, comma 36, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 Sito esterno (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 Sito esterno.

Note del Redattore:

Come recita l'art. 5 L.R. 18 novembre 2014, n. 24: fatto salvo quanto previsto dall'articolo 46 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 17, ai fini del contenimento dei costi delle amministrazioni pubbliche connessi alle selezioni del personale, la validità delle graduatorie delle procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato e determinato di cui all'articolo 10 della presente legge è prorogata al 31 dicembre 2017.

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