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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2013, n. 26

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NEL SISTEMA DELLE AMMINISTRAZIONI REGIONALI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 16 luglio 2015, n. 10

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 43 del 2001
abrogato.
Art. 2
Inserimento dell'articolo 2 bis della legge regionale n. 43 del 2001
abrogato.
Art. 3
Sostituzione dell'articolo 14 della legge regionale n. 43 del 2001
abrogato.
Art. 4
Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 43 del 2001
abrogato.
Art. 5
Inserimento dell'articolo 22 ter della legge regionale n. 43 del 2001
abrogato.
Art. 6
Sostituzione dell'articolo 49 della legge regionale n. 43 del 2001
abrogato.
Art. 7
Sostituzione dell'articolo 52 della legge regionale n. 43 del 2001
abrogato.
Art. 8
Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 1 del 2012
abrogato.
Art. 9
Capacità assunzionale
1. Nel rispetto dei limiti complessivi fissati per le assunzioni dalla legge statale, la Regione può stipulare apposite convenzioni con i propri enti regionali di cui all'articolo 1, comma 3 bis, lettera c) della legge regionale n. 43 del 2001 per assegnare ad essi parte della propria capacità assunzionale, come annualmente determinata.
2. All'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), in quanto ente di nuova istituzione, è consentita la capacità assunzionale necessaria a sostenerne l'adeguata operatività nei limiti delle disposizioni di cui dall'articolo 9, comma 36, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 Sito esterno (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 Sito esterno.
Art. 10
Disposizioni finali
1. La Giunta regionale, a seguito della periodica revisione dei fabbisogni professionali e delle dotazioni organiche, può ridurre stabilmente le risorse finanziarie del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza, con corrispondente incremento delle risorse stabili del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale non dirigente, proporzionalmente alle riduzioni numeriche apportate alla dotazione organica della dirigenza.
2. Le misure di cui al comma 1 sono decise tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di relazioni sindacali.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli enti regionali indicati all'articolo 1, comma 3 bis, lettera c) della legge regionale n. 43 del 2001.
4. Ai fini del contenimento dei costi delle Amministrazioni pubbliche connessi alle selezioni del personale, la validità delle graduatorie delle procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato e determinato, relative alla Regione Emilia-Romagna e agli enti regionali soggetti a limitazioni delle assunzioni, non ancora scadute alla data di entrata in vigore della presente legge, è prorogata fino al 31 dicembre 2016.(1)
Art. 11
Abrogazioni
abrogato.

Note del Redattore:

Come recita l'art. 5 L.R. 18 novembre 2014, n. 24: fatto salvo quanto previsto dall'articolo 46 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 17, ai fini del contenimento dei costi delle amministrazioni pubbliche connessi alle selezioni del personale, la validità delle graduatorie delle procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato e determinato di cui all'articolo 10 della presente legge è prorogata al 31 dicembre 2017.

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