LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2013, n. 26
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
(articolo abrogato da art. 2 L.R. 16 luglio 2015, n. 10)
(articolo abrogato da art. 2 L.R. 16 luglio 2015, n. 10)
(articolo abrogato da art. 2 L.R. 16 luglio 2015, n. 10)
(articolo abrogato da art. 2 L.R. 16 luglio 2015, n. 10)
(articolo abrogato da art. 2 L.R. 16 luglio 2015, n. 10)
(articolo abrogato da art. 2 L.R. 16 luglio 2015, n. 10)
(articolo abrogato da art. 2 L.R. 16 luglio 2015, n. 10)
(articolo abrogato da art. 2 L.R. 16 luglio 2015, n. 10)
(articolo abrogato da art. 2 L.R. 16 luglio 2015, n. 10)
Come recita l'art. 5 L.R. 18 novembre 2014, n. 24: fatto salvo quanto previsto dall'articolo 46 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 17, ai fini del contenimento dei costi delle amministrazioni pubbliche connessi alle selezioni del personale, la validità delle graduatorie delle procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato e determinato di cui all'articolo 10 della presente legge è prorogata al 31 dicembre 2017.