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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2013, n. 28

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016

BOLLETTINO UFFICIALE n. 383 del 20 dicembre 2013

Art. 37
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 3 luglio 1998, n. 19 (Norme in materia di riqualificazione urbana), è inserito il seguente:
"2 bis. Ai fini dell'assegnazione dei contributi regionali, disciplinati dal presente titolo, la Giunta regionale, allo scopo di promuovere la ricostruzione dei centri e nuclei storici colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, favorisce la stipula di accordi di programma ai sensi dell'articolo 9 con i Comuni interessati sulla base del Piano della ricostruzione da questi approvato ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 16 (Norme per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012). Ai fini del procedimento disciplinato dal titolo I della presente legge il Piano della ricostruzione assume i contenuti e produce gli effetti del Programma di riqualificazione urbana di cui all'articolo 4.".

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