LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2013, n. 28
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 51
Modifiche alla legge regionale n. 19 del 2012.
1.
Il comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 19 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015), è sostituito dal seguente:
"2 Il fondo di cui al comma 1 ha durata triennale a partire dal 2013 ed è finalizzato a dare copertura ai danni quantificabili negli anni 2012 e 2013 non sostenibili dai soli utenti del servizio dell'area interessata dal sisma. Le eventuali economie presenti al termine della durata del fondo sono destinate a favore delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani dell'intero ambito territoriale ottimale.".
2.
Il comma 3 dell'articolo 34 della legge regionale n. 19 del 2012 è sostituito dal seguente:
"3. La dotazione economica del fondo è quantificata nell'importo massimo di sei milioni di euro. Il fondo straordinario è attivato e gestito da ATERSIR con propri atti amministrativi.".