LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2013, n. 28
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'
ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 18 luglio 2014, n. 17 L.R. 30 aprile 2015, n. 2 L.R. 30 luglio 2019, n. 13 L.R. 14 giugno 2024, n. 7
Art. 26
Contributi straordinari alle Amministrazioni locali per interventi su immobili, strutture e aree per il potenziamento dei poli didattico-scientifici universitari
1.
La Regione è autorizzata a concedere finanziamenti straordinari in conto capitale agli enti delle Amministrazioni locali per l'acquisizione, la costruzione, la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria e il miglioramento funzionale di immobili, strutture e aree, anche di proprietà di soggetti privati, da destinare al potenziamento dei poli didattico-scientifici universitari. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce criteri, modalità e procedure per la concessione dei finanziamenti straordinari alle Amministrazioni locali.
2.
Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 per l'esercizio 2014 è disposta un'autorizzazioni di spesa di Euro 300.000,00, a valere sul Capitolo U73142 nell'ambito della U.P.B 1.6.3.3.24510 - Edilizia residenziale e universitaria.