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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2013, n. 28

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL' ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016

Art. 40
Rimodulazione degli interventi di cui alla legge regionale n. 17 del 2002
1. Al fine di consentire la realizzazione, anche parziale, degli interventi di cui all' articolo 8 della legge regionale n. 17 del 2002 ammessi a finanziamento nell'ambito delle graduatorie approvate dalla Giunta regionale nel 2012, i beneficiari possono presentare richiesta di rimodulazione del progetto già presentato e ammesso a finanziamento, sulla base di apposito stralcio funzionale.
2. Agli interventi di rimodulazione di cui al comma 1, approvati dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, si applicano i massimali di contribuzione previsti dall' articolo 10 della legge regionale n. 17 del 2002.

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