Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 30/07/2019 | ||
2. | 30/04/2015 | ||
3. | 18/07/2014 | ||
4. | 20/12/2013 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 14/06/2024
LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2013, n. 28
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'
ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 18 luglio 2014, n. 17 L.R. 30 aprile 2015, n. 2 L.R. 30 luglio 2019, n. 13 L.R. 14 giugno 2024, n. 7
Art. 24
Fondo regionale per la non autosufficienza
1.
In attuazione di quanto disposto dall'
articolo 51 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'
articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007) che istituisce il Fondo regionale per la non autosufficienza e al fine di elevare ed ampliare l'area di finanziamento pubblico delle prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria ivi previste, è disposta per l'esercizio 2014 un'autorizzazione di spesa pari ad Euro 70.000.000,00, a valere sul Capitolo U57152 afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18125 - Fondo regionale per la non autosufficienza.
2.
La Giunta regionale, previo parere della competente Commissione assembleare, ripartisce le risorse di cui al comma 1 sulla base dei criteri previsti dall'
articolo 51 della legge regionale n. 27 del 2004.