Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 30/07/2019 | ||
2. | 30/04/2015 | ||
3. | 18/07/2014 | ||
4. | 20/12/2013 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 14/06/2024
LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2013, n. 28
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'
ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 18 luglio 2014, n. 17 L.R. 30 aprile 2015, n. 2 L.R. 30 luglio 2019, n. 13 L.R. 14 giugno 2024, n. 7
Art. 30
Attuazione degli interventi finanziati dal DUP - Risorse statali
1.
Al fine di dare attuazione agli interventi previsti nel DUP, la Regione è autorizzata ad utilizzare le risorse del Fondo di sviluppo e coesione (già Fondo per le aree sottoutilizzate) messe a disposizione dalla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 11 gennaio 2011, n. 1 (Obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate e selezione ed attuazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013. (Deliberazione n. 1/2010)).
2.
La Giunta regionale individua con propri atti le specifiche modalità e i criteri per l'utilizzo dei finanziamenti di cui al comma 1.
3.
Per il finanziamento degli interventi previsti dal presente articolo la Giunta regionale è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2014, a utilizzare le risorse a tale scopo specifico accantonate nell'ambito del fondo speciale, afferente alla U.P.B. 1.7.2.3.29151, Capitolo U86620 - spese d'investimento, e ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa nella parte spesa del bilancio regionale, a norma di quanto disposto dall'
articolo 31, comma 2, lettera d), della legge regionale n. 40 del 2001. Tali provvedimenti di variazione possono disporre contestualmente l'istituzione di nuovi capitoli o nuove unità previsionali di base.
4.
Al fine di consentire l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse destinate all'attuazione degli interventi, la Giunta regionale, a norma dell'
articolo 31, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 40 del 2001, è altresì autorizzata ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, per l'esercizio 2014, le necessarie variazioni compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa fra le unità previsionali di base e relativi capitoli di spesa, appositamente istituiti.