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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato30/04/2015
2. Testo Coordinato18/07/2014
3. Testo Originale20/12/2013

Data di pubblicazione della legge modificante : 30/07/2019

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2013, n. 28

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016

Art. 9

(modificato comma 3 da art. 7 L.R. 18 luglio 2014, n. 17)

Strumenti di garanzia
1. Al fine di promuovere l'accesso al credito da parte delle imprese del territorio regionale anche attraverso l'attivazione di strumenti di garanzia, la Regione è autorizzata a destinare risorse ai soggetti che operano a supporto del sistema produttivo regionale, iscritti al vigente elenco degli intermediari finanziari vigilati, già istituito ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 Sito esterno (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), nelle more dell'attuazione dell'articolo 106 del medesimo testo unico. Tali risorse possono essere destinate alla concessione di agevolazioni in forma di garanzia ed altri strumenti di mitigazione del rischio del credito, nell'osservanza della vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.
2. La Regione concede le risorse, secondo i criteri e le modalità definite dalla Giunta, per gli scopi e nelle forme di cui al comma 1, con preferenza a operatori finanziari, anche in forma aggregata, che garantiscono un'elevata operatività a favore di imprese del territorio regionale.
3. Per far fronte agli oneri derivanti dalle operazioni di cui al comma 1 è disposta per l'esercizio 2014 un'autorizzazione di spesa pari a Euro 20.000.000,00, a valere sul Capitolo U21226 afferente alla U.P.B. 1.3.2.3.8230 - Promozione e qualificazione delle imprese.

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