LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2013, n. 28
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'
ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 18 luglio 2014, n. 17 L.R. 30 aprile 2015, n. 2 L.R. 30 luglio 2019, n. 13 L.R. 14 giugno 2024, n. 7
Art. 39
Modifiche alla
legge regionale n. 17 del 2002
1.
Alla lettera c) del comma 1 dell'
articolo 8 della legge regionale 1 agosto 2002, n. 17 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia Romagna) dopo le parole
"trasporto a fune"
sono inserite le parole
"e similari".
2.
La lettera e) del comma 1 dell'
articolo 10 della legge regionale n. 17 del 2002 è sostituita dalla seguente:
"e)
la misura del contributo concedibile per interventi riguardanti la realizzazione, la revisione di impianti a fune e similari di proprietà pubblica da parte di soggetti pubblici può essere elevata al 100 per cento della spesa ammissibile.".