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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2013, n. 28

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016

Art. 43

(modificato comma 2 da art. 7 L.R. 30 aprile 2015, n. 2)

Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico
1. Al fine di un più efficace controllo sull'utilizzo delle aree del demanio idrico, la Regione si avvale, anche a sostegno del contrasto all'abusivismo, di tutte le modalità consentite dall'evoluzione tecnologica, ivi compresa la verifica delle occupazioni tramite la sovrapposizione di foto aeree alla cartografia catastale.
2. La sanzione amministrativa di cui all'articolo 21, comma 1, della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali), è applicata nella misura pari alla metà del minimo edittale a coloro i quali presentano istanza di concessione entro il 31 dicembre 2015 e comunque prima dell'accertamento della violazione relativa all'utilizzo delle aree del demanio idrico in assenza di regolare titolo. L'occupazione in atto può comunque proseguire fino alla conclusione del procedimento.
3. La domanda di concessione di aree del demanio idrico presentata ai sensi del comma 2 è istruita secondo le disposizioni di cui alla legge regionale n. 7 del 2004. La concessione può essere rilasciata solo previa regolarizzazione dei pagamenti dovuti per l'occupazione pregressa.

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