Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2013, n. 28

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016

Art. 48
1.
Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 7 novembre 2012, n. 13 (Norme per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile negli enti del Servizio sanitario regionale) è sostituito dal seguente:
"2. Sulla base del principio di diversificazione delle modalità di intervento, in riferimento alla consistenza economica delle richieste di risarcimento di cui al comma 1, sono fissate due fasce economiche, alla cui determinazione provvede la Giunta regionale:
a) nell'ambito della prima fascia, gli enti provvedono direttamente con risorse del proprio bilancio a corrispondere i risarcimenti;
b) nell'ambito della seconda fascia, la Regione e gli enti collaborano nella gestione dei sinistri con le modalità di cui agli articoli seguenti; gli enti provvedono alla liquidazione dei risarcimenti mediante il fondo regionale di cui all'articolo 6, fatto salvo l'importo definito per la prima fascia, che resta a carico degli stessi.".
2. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 13 del 2012 è abrogata.
3. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 13 del 2012 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole:
"da responsabilità sanitaria"
sono soppresse;
b)
le parole:
"lettere b) e c)"
sono sostituite dalle seguenti:
"lettera b).
4. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 13 del 2012 è abrogato.

Espandi Indice