LEGGE REGIONALE 07 febbraio 2013, n. 1
ISTITUZIONE DEL COMUNE DI VALSAMOGGIA MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI BAZZANO, CASTELLO DI SERRAVALLE, CRESPELLANO, MONTEVEGLIO E SAVIGNO NELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
BOLLETTINO UFFICIALE n. 27 del 7 febbraio 2013
Art. 2
Partecipazione e municipi
1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000
, la presente legge prevede che alle comunità di origine o ad alcune di esse siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

2. Ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 267 del 2000
, lo Statuto del Comune di Valsamoggia può prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle comunità di origine o di alcune di esse. Statuto e regolamento comunali possono disciplinare l'organizzazione e le funzioni dei municipi, prevedendo anche organi eletti a suffragio universale diretto. Agli amministratori dei municipi si applica la disciplina sullo status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, del decreto legislativo n. 267 del 2000
e comunque nei limiti previsti dalla legge statale.

