LEGGE REGIONALE 07 febbraio 2013, n. 1
ISTITUZIONE DEL COMUNE DI VALSAMOGGIA MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI BAZZANO, CASTELLO DI SERRAVALLE, CRESPELLANO, MONTEVEGLIO E SAVIGNO NELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 5
Contributi regionali
1. Nel rispetto, ed in parziale aggiornamento, dei criteri individuati dall'articolo 16 della legge regionale n. 10 del 2008, la Regione quantifica i contributi per le fusioni in base ai criteri della popolazione e del territorio complessivi, del numero dei Comuni e del volume complessivo delle spese correnti.
2. La Regione eroga al Comune di Valsamoggia un contributo annuale della durata complessiva di quindici anni che sarà pari a 705.000 euro per i primi dieci anni successivi alla fusione e pari a 210.000 euro per i successivi cinque anni.
3. Al Comune di Valsamoggia viene concesso, a titolo di compartecipazione alle spese iniziali, un contributo straordinario in conto capitale della durata di tre anni, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge regionale n. 10 del 2008, pari a 300.000 euro all'anno, che dovrà essere rendicontato di anno in anno alla Regione stessa.
4. Per i dieci anni successivi alla sua costituzione, il Comune di Valsamoggia:
a) ha priorità assoluta nei programmi e nei provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli enti locali, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, della legge regionale n. 10 del 2008;
b) è equiparato ad una Unione di Comuni ai fini dell'accesso ai contributi previsti da programmi e provvedimenti regionali di settore riservati a forme associative di Comuni, ad eccezione che per i contributi regolati dal programma di riordino territoriale.
5. La Regione, in armonia con l'evoluzione della disciplina normativa in materia, sostiene il Comune di Valsamoggia anche mediante cessione di quota del patto di stabilità territoriale di cui alla legge regionale 23 dicembre 2010, n. 12 (Patto di stabilità territoriale della Regione Emilia-Romagna), anche ai fini dell'ottimizzazione degli investimenti finanziari di sostegno di cui al presente articolo.