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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 07 febbraio 2013, n. 1

ISTITUZIONE DEL COMUNE DI VALSAMOGGIA MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI BAZZANO, CASTELLO DI SERRAVALLE, CRESPELLANO, MONTEVEGLIO E SAVIGNO NELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 29 luglio 2016, n. 15

Art. 4

(soppresso comma 5 da art. 14 L.R. 29 luglio 2016, n. 15)

Norme di salvaguardia
1. L'istituzione del Comune di Valsamoggia non priva i territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali. Ai fini dell'attuazione della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna) e in parziale deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 5 della suddetta legge, il Comune di Valsamoggia è definito montano limitatamente ai suoi territori individuati come zone montane dalla Giunta regionale con la propria deliberazione n. 1734 del 2004, attuativa della legge regionale n. 2 del 2004, e accede ai benefici di legge in relazione alla popolazione e alla superficie dei suddetti territori.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2015, salvo anticipato scioglimento dell'Unione o salvo ampliamento del suo ambito territoriale in conformità alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), sono delegate al Comune di Valsamoggia tutte le funzioni regionali già delegate all'Unione di Comuni della Valle del Samoggia in materia di sviluppo della montagna, quali quelle concernenti agricoltura, forestazione ed assetto idrogeologico, unitamente al relativo personale. Il Comune di Valsamoggia:
a) eserciterà tali funzioni anche per il territorio del Comune di Monte San Pietro con il quale dovrà coordinarsi preventivamente attraverso un Comitato permanente dei Sindaci;
b) sarà destinatario delle eventuali risorse statali e regionali già destinate all'Unione di Comuni della Valle del Samoggia per l'esercizio di tali funzioni, quali quelle erogate ai sensi degli articoli 17 e 21 bis della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni), nonché dell'articolo 1, comma 5 bis, della legge regionale n. 2 del 2004.
3. In caso di scioglimento dell'Unione di Comuni della Valle del Samoggia, il Comune di Valsamoggia ed il Comune di Monte San Pietro disciplineranno gli aspetti successori inerenti alla gestione dei servizi associati. In mancanza di tale disciplina condivisa, i Comuni succederanno all'Unione Valle del Samoggia in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale, ed in relazione alle obbligazioni si applicheranno i principi della solidarietà attiva e passiva.
4. Dalla data dell'eventuale ampliamento dell'Unione di Comuni della Valle del Samoggia agli altri Comuni dell'ambito territoriale di cui alla legge regionale n. 21 del 2012, le funzioni di cui al comma 2 sono delegate all'Unione stessa, unitamente al relativo personale; all'Unione spettano altresì le risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni richiamate al comma 2.
5. abrogato.

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