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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2013, n. 11

TESTO UNICO SUL FUNZIONAMENTO E L'ORGANIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA: STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI CONSIGLIERI REGIONALI E DEI GRUPPI ASSEMBLEARI E NORME PER LA SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA E LA RIDUZIONE DEI COSTI DELL'ASSEMBLEA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 210 del 26 luglio 2013

Capo II
Indennità di carica e indennità di funzione
Art. 4(3)
Indennità di carica
1. L'indennità mensile di carica dei consiglieri regionali è definita nella misura stabilita con decorrenza 1° gennaio 2012.
2. L'indennità di carica non può cumularsi con assegni o indennità, medaglie o gettoni di presenza comunque derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore dei conti conferiti dalle pubbliche amministrazioni, da enti sottoposti a controllo, vigilanza o tutela della Regione, ovvero da enti ai quali la Regione partecipi. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del d.l. n. 174 del 2012 Sito esterno, convertito dalla l. n. 213 del 2012 Sito esterno, è comunque vietato il cumulo di indennità o emolumenti, ivi comprese le indennità di funzione o di presenza, in commissioni o organi collegiali derivanti dalle cariche di Presidente della Regione, di Presidente dell'Assemblea legislativa regionale, di assessore o di consigliere regionale. Il titolare di più cariche è tenuto ad optare, finché dura la situazione di cumulo potenziale, per uno solo degli emolumenti o indennità.
3. Entro il 30 settembre di ogni anno ciascun consigliere è tenuto a depositare una dichiarazione da cui risultino gli eventuali incarichi di cui al comma 2 ovvero una dichiarazione negativa.
4. In caso di inadempienza all'obbligo di cui al comma 3, il Presidente dell' Assemblea legislativa regionale diffida il consigliere ad adempiere entro il termine di quindici giorni. Nel caso in cui il consigliere persista nell'inadempimento, il Presidente dell'Assemblea legislativa informa l'Assemblea.
Art. 5(4)
Trattenute sulla indennità di carica
1. Sull'importo dell'indennità di carica di cui all'articolo 4, al netto delle ritenute fiscali, è disposta una trattenuta obbligatoria nella misura del 25 per cento, a titolo di contributo per la corresponsione dell'assegno vitalizio. La presente disposizione è abrogata dalla X legislatura.
2. Le trattenute obbligatorie di cui al comma 1 sono riversate nell'apposito capitolo di entrata del bilancio dell'Assemblea legislativa.
3. I consiglieri che, ai sensi dell'articolo 68, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Sito esterno (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), optino, in luogo dell'indennità di carica di cui all'articolo 4, per il trattamento economico in godimento presso l'Amministrazione di appartenenza, hanno facoltà di versare mensilmente contributi, nella misura di cui al comma 1, per ottenere la valutazione, ai fini dell'assegno vitalizio, del periodo per cui ha avuto effetto la predetta opzione.
4. Per ogni assenza del consigliere alle riunioni dell'Assemblea legislativa regionale, della Giunta regionale, dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, della Conferenza dei Capigruppo, delle Commissioni assembleari istituite a norma degli articoli 38, 40 e 41 dello Statuto, alle riunioni della Giunta per il regolamento, nonché di altri organismi istituzionali identificati in apposita deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, l'indennità di carica di cui all'articolo 4 è ridotta nella misura dell'1 per cento.
5. La disposizione di cui al comma 4 non è operata:
a) quando il consigliere assente alla riunione abbia partecipato ad altra riunione, in tutto o in parte contemporanea, di uno degli organismi di cui al comma 4 o quando il consigliere sia inviato in missione in rappresentanza dell'Assemblea legislativa o della Giunta regionale a norma dell'articolo 9, comma 1;
b) quando l'assenza alle riunioni di cui al comma 4 sia compensata dalla presenza a riunioni, anche non concomitanti con quelle per le quali si è verificata l'assenza, di Commissioni assembleari di cui il consigliere non è componente;
c) quando l'assenza alle riunioni di cui al comma 4 sia giustificata da malattia documentata da certificazione medica;
d) nei casi previsti dall'ordinamento giudiziario, quando l'assenza sia giustificata dai competenti uffici giudiziari;
e) quando l'assenza sia motivata da gravi motivi personali o da esigenze di cura e assistenza a familiari; le tipologie di giustificazione sono individuate dall'Ufficio di Presidenza.
Art. 6(5)
Diritto alla indennità di carica
1. Il diritto all'indennità di carica decorre dal giorno dell'insediamento dell'Assemblea legislativa e dura fino al giorno precedente il nuovo insediamento. Ferma tale decorrenza, la corresponsione dell'indennità di carica si effettua dal giorno successivo a quello dell'avvenuta convalida.
2. Ai consiglieri che cessano dalla carica, o che subentrano nella stessa nel corso della legislatura, le indennità di carica sono corrisposte, rispettivamente, fino a quando viene meno o da quando sorge il diritto di partecipare alle sedute dell'Assemblea legislativa.
Art. 7(6)
Indennità di funzione
1. Ai consiglieri regionali che svolgono particolari funzioni compete, in aggiunta alla indennità prevista all'articolo 4, una indennità di funzione commisurata alle seguenti percentuali dell'indennità di carica mensile lorda di cui all'articolo 4:
a) al Presidente dell'Assemblea legislativa e al Presidente della Giunta regionale: indennità di funzione pari al 50 per cento;
b) al Vicepresidente della Giunta regionale, ai componenti della Giunta regionale e ai Vicepresidenti dell'Assemblea legislativa: indennità di funzione pari al 33 per cento;
c) ai Presidenti delle Commissioni assembleari, istituite a norma dello Statuto e del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa, nonché ai Segretari e ai Questori dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa: indennità di funzione pari al 19 per cento;
d) ai Capigruppo dei gruppi assembleari: indennità di funzione pari al 19 per cento;
e) ai Vicepresidenti delle Commissioni assembleari, istituite a norma dello Statuto e del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa: indennità di funzione pari al 7 per cento.
2. Le indennità di cui al presente articolo non sono cumulabili tra di loro. Al consigliere che svolga più di una delle funzioni indicate è corrisposta l'indennità più favorevole.
3. Le indennità di cui al presente articolo sono corrisposte a decorrere dalla data di assunzione della carica e per tutta la durata della stessa.
Art. 8(7)
Rimborso delle spese per l'esercizio del mandato
1. Per tutte le spese derivanti da attività connesse all'esercizio del mandato ai consiglieri regionali è corrisposto per dodici mensilità annuali un rimborso forfetario mensile pari al 37 per cento dell'ammontare dell'importo dell'indennità mensile di carica lorda di cui all'articolo 4.
2. L'importo di cui al comma 1 è maggiorato di una quota variabile rapportata al percorso dal luogo di residenza anagrafica - o di domicilio se più vicino alla sede dell'Assemblea - dei consiglieri, corrisposta secondo i criteri e le modalità stabiliti con atto dell'Ufficio di Presidenza.
3. La quota variabile di cui al comma 2 non spetta ai consiglieri che, in ragione della particolare funzione svolta, fruiscono in via permanente di un'autovettura di servizio secondo i criteri e le modalità stabiliti con atto dell'Ufficio di Presidenza.
4. Nel caso in cui le riunioni dell'Assemblea legislativa regionale, della Giunta regionale, dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, della Conferenza dei Capigruppo, della Giunta per il regolamento, nonché degli altri organismi istituzionali identificati in apposita deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell' Assemblea legislativa, si tengano in luogo diverso dal capoluogo regionale, a tutti i consiglieri non residenti nel comune in cui ha luogo la riunione compete il rimborso di cui all'articolo 9, comma 3, oppure, in caso di uso del mezzo pubblico, il rimborso delle spese effettivamente sostenute.
5. Per ogni presenza del consigliere presso la sede dell'Assemblea legislativa inferiore alle dodici presenze mensili, la maggiorazione del rimborso di cui al comma 2 è ridotta nella misura di un dodicesimo dell'importo liquidato a norma del comma 2.
6. Al consigliere che in un mese risulti assente, anche giustificato, ad oltre dieci delle riunioni di cui all'articolo 5, comma 4, non è corrisposto il rimborso di cui al comma 1.
7. La disposizione di cui al comma 6 non è operata nei casi di cui all'articolo 5, comma 5, lettere a), b), c), d) ed e).

Note del Redattore:

(Il presente articolo corrisponde all'art. 31 L.R. 21 dicembre 2012, n. 17 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde all'art. 1 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde all'art. 2 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 3 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde all'art. 4 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde all'art. 5 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato. Ai sensi del comma 2 dell'art. 23 L.R. 27 luglio 2005 n. 14 a decorrere dal 16 maggio 2005 al Sottosegretario alla Presidenza della Giunta si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 24 marzo 2000 n. 17. Ai sensi del successivo comma 3, le diarie, i rimborsi e quant'altro previsto per il Presidente, i componenti della Giunta e il Sottosegretario alla Presidenza, ad esclusione del trattamento indennitario fissato con legge, sono deliberati dalla Giunta regionale con riferimento al medesimo trattamento deliberato dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea per i Consiglieri regionali.)

(Il presente articolo corrisponde all'art. 6 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde all'art. 8 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 10 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde all'art. 23 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde all'art. 24 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 25 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 26 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 1 L.R. 26 luglio 1997, n. 24 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 1 L.R. 8 settembre 1997, n. 32 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde all'art. 2 L.R. 8 settembre 1997, n. 32 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde all'art. 3 L.R. 8 settembre 1997, n. 32 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 4 L.R. 8 settembre 1997, n. 32 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde all'art. 5 L.R. 8 settembre 1997, n. 32 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde all'art. 7 L.R. 8 settembre 1997, n. 32 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde all'art. 8 L.R. 8 settembre 1997, n. 32 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 9 L.R. 8 settembre 1997, n. 32 , ora abrogata e all'art. 10 L.R. 8 settembre 1997, n. 32 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 14 L.R. 8 settembre 1997, n. 32 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde all'art. 1 L.R. 18 gennaio 1995, n. 3 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 2 L.R. 18 gennaio 1995, n. 3 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 1 L.R. 22 gennaio 1997, n. 5 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 2 L.R. 22 gennaio 1997, n. 5 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 4 L.R. 22 gennaio 1997, n. 5 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 1 L.R. 6 agosto 1996, n. 26 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 2 L.R. 6 agosto 1996, n. 26 , ora abrogata)

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