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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2013, n. 11

TESTO UNICO SUL FUNZIONAMENTO E L'ORGANIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA: STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI CONSIGLIERI REGIONALI E DEI GRUPPI ASSEMBLEARI E NORME PER LA SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA E LA RIDUZIONE DEI COSTI DELL'ASSEMBLEA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 210 del 26 luglio 2013

TITOLO VI
DISCIPLINA DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ PER L'EROGAZIONE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA E PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA A FAVORE DI INIZIATIVE DI INTERESSE REGIONALE
Art. 28(26)
Criteri e modalità per le spese di rappresentanza
1. Le spese di rappresentanza devono:
a) riguardare forme di ospitalità ed atti di cortesia, a contenuto e con valore prevalentemente simbolico, che si svolgono per consuetudine affermata o per motivi di reciprocità in occasione di rapporti di carattere ufficiale tra soggetti aventi espressa veste rappresentativa dell'Assemblea legislativa e soggetti esterni anch'essi dotati di analoga rappresentatività;
b) rispondere ad effettive esigenze dell'Assemblea legislativa di intrattenere pubbliche relazioni in rapporto ai propri fini istituzionali, e risultare idonee a mantenere o ad accrescere il prestigio dell'Assemblea legislativa inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del suo ruolo e della sua presenza nel contesto sociale interno ed internazionale;
c) essere dirette a raggiungere finalità all'esterno dell'Assemblea legislativa;
d) essere effettuate in circostanze temporali e modali estranee all'ordinaria attività dell'Assemblea legislativa;
e) essere prive di intenti e di connotazione di mera liberalità non giustificata dai fini istituzionali dell'Assemblea legislativa;
f) rispondere a criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini la cui disciplina sarà oggetto di apposita delibera attuativa adottata dall'Ufficio di Presidenza.
2. Titolare dell'attività di rappresentanza esterna è il Presidente dell'Assemblea legislativa. Tale attività può in via ordinaria essere esercitata anche dai Vicepresidenti dell'Assemblea legislativa, dagli altri componenti dell'Ufficio di Presidenza, dai Presidenti delle Commissioni assembleari. Può altresì essere delegata ai singoli consiglieri designati dal Presidente a rappresentarlo in pubbliche manifestazioni, ove non siano disponibili componenti dell'Ufficio di Presidenza.
3. Le spese di rappresentanza devono essere motivate e sostenute da idonea documentazione giustificativa in ordine alla natura delle erogazioni ed alle circostanze che le hanno occasionate.
Art. 29(27)
Concessione di patrocinio, partecipazione a comitati di onore
1. Ai fini del presente testo unico:
a) per patrocinio si intende la manifestazione di apprezzamento e di adesione ad una singola iniziativa, ritenuta meritevole per le sue finalità di promozione sociale e culturale;
b) per partecipazione a comitati d'onore si intende l'inserimento dell'Assemblea legislativa, normalmente nella persona del suo Presidente, in comitati destinati a conferire prestigio e rilevanza a manifestazioni sociali e culturali.
2. L'Ufficio di Presidenza può concorrere allo svolgimento ed allo sviluppo di iniziative e di manifestazioni di rilievo regionale, poste in essere da soggetti pubblici o da soggetti privati dotati di elevata rappresentatività, accordando il patrocinio dell'Assemblea legislativa e aderendo eventualmente, a nome dell'Assemblea legislativa, ai relativi comitati d'onore.
3. Il patrocinio o la partecipazione dell'Assemblea legislativa a comitati d'onore o a comitati affini sono richiesti dai promotori dell'iniziativa con istanza motivata diretta al Presidente dell'Assemblea legislativa.
4. La concessione di patrocini e l'adesione a comitati d'onore o a comitati affini non possono comportare spese a carico del bilancio dell'Assemblea legislativa. Possono tuttavia comportare:
a) la concessione, a carico del bilancio dell'Assemblea legislativa, di premi, targhe, coppe o altri trofei, con esclusione di ogni premio in denaro;
b) la messa a disposizione gratuita di strutture, servizi o mezzi di pertinenza dell'Assemblea legislativa;
c) la concessione, in casi di assoluta rilevanza, di contributi in denaro. La rilevanza dell'iniziativa è illustrata e motivata nella deliberazione di cui al comma 6. I contributi in danaro non possono essere concessi fino all'adozione del regolamento dell'Ufficio di Presidenza di definizione delle spese che possono essere oggetto dei contributi e dei criteri e modalità di individuazione dei soggetti beneficiari.
5. Il Presidente dell'Assemblea legislativa accorda, con proprio atto motivato, il patrocinio dell'Assemblea legislativa, o aderisce a nome dell'Assemblea legislativa a comitati d'onore . Decide anche sulla richiesta di concessione dei premi, di cui al comma 4, lettera a).
6. L'Ufficio di Presidenza delibera, su proposta del Presidente, sulle concessioni dei sostegni e dei contributi di cui al comma 4, lettere b) e c).
Art. 30(28)
Informazioni all'Assemblea legislativa
1. L'Ufficio di Presidenza trasmette annualmente all'Assemblea legislativa, in allegato al rendiconto:
a) l'elenco delle iniziative, manifestazioni, ecc. cui è stato concesso il patrocinio dell'Assemblea legislativa, o ai cui comitati d'onore l'Assemblea legislativa ha aderito;
b) l'elenco delle iniziative cui sono stati assegnati i premi o sostegni di cui all'articolo 29, comma 4, lettere a), b) e c);
c) l'elenco delle associazioni, comitati e soggetti aventi personalità giuridica di carattere associativo cui l'Assemblea legislativa ha aderito, corredato da una sintesi dell'attività svolta da ciascuno di tali soggetti, dalla indicazione dell'ammontare delle eventuali quote associative, dall'indicazione e dalla motivazione di eventuali proposte di recesso;
d) l'elenco degli enti, associazioni od istituzioni cui abbia deliberato di aderire a norma dell'articolo 27, comma 4.

Note del Redattore:

(Il presente articolo corrisponde all'art. 31 L.R. 21 dicembre 2012, n. 17 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde all'art. 1 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde all'art. 2 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 3 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde all'art. 4 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde all'art. 5 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato. Ai sensi del comma 2 dell'art. 23 L.R. 27 luglio 2005 n. 14 a decorrere dal 16 maggio 2005 al Sottosegretario alla Presidenza della Giunta si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 24 marzo 2000 n. 17. Ai sensi del successivo comma 3, le diarie, i rimborsi e quant'altro previsto per il Presidente, i componenti della Giunta e il Sottosegretario alla Presidenza, ad esclusione del trattamento indennitario fissato con legge, sono deliberati dalla Giunta regionale con riferimento al medesimo trattamento deliberato dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea per i Consiglieri regionali.)

(Il presente articolo corrisponde all'art. 6 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde all'art. 8 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 10 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde all'art. 23 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde all'art. 24 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 25 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 26 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 1 L.R. 26 luglio 1997, n. 24 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 1 L.R. 8 settembre 1997, n. 32 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde all'art. 2 L.R. 8 settembre 1997, n. 32 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde all'art. 3 L.R. 8 settembre 1997, n. 32 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 4 L.R. 8 settembre 1997, n. 32 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde all'art. 5 L.R. 8 settembre 1997, n. 32 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde all'art. 7 L.R. 8 settembre 1997, n. 32 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde all'art. 8 L.R. 8 settembre 1997, n. 32 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 9 L.R. 8 settembre 1997, n. 32 , ora abrogata e all'art. 10 L.R. 8 settembre 1997, n. 32 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 14 L.R. 8 settembre 1997, n. 32 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde all'art. 1 L.R. 18 gennaio 1995, n. 3 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 2 L.R. 18 gennaio 1995, n. 3 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 1 L.R. 22 gennaio 1997, n. 5 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 2 L.R. 22 gennaio 1997, n. 5 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 4 L.R. 22 gennaio 1997, n. 5 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 1 L.R. 6 agosto 1996, n. 26 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 2 L.R. 6 agosto 1996, n. 26 , ora abrogata)

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