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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato03/08/2022
2. Testo Coordinato30/07/2019
3. Testo Coordinato20/12/2018
4. Testo Coordinato27/12/2017
5. Testo Coordinato21/10/2015
6. Testo Coordinato29/07/2015
7. Testo Coordinato12/03/2015
8. Testo Coordinato18/07/2014
9. Testo Originale26/07/2013

Data di pubblicazione della legge modificante : 27/12/2022

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 26 luglio 2013, n. 11

TESTO UNICO SUL FUNZIONAMENTO E L'ORGANIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA: STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI CONSIGLIERI REGIONALI E DEI GRUPPI ASSEMBLEARI E NORME PER LA SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA E LA RIDUZIONE DEI COSTI DELL'ASSEMBLEA

TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO AGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE
Capo I
Disposizioni generali
Art. 3 (2)
Trattamento indennitario e rimborsi per i consiglieri regionali
1. Il trattamento indennitario spettante ai consiglieri regionali si articola in indennità di carica e indennità di funzione.
2. Ai consiglieri sono inoltre corrisposti rimborsi spese per l'esercizio del mandato rientranti tra quelli di cui all' articolo 52, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 Sito esterno (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi).
3. Ai sensi dell' articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 Sito esterno (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 Sito esterno, la partecipazione alle riunioni delle Commissioni di cui agli articoli 38, 40 e 41 dello Statuto è gratuita, con esclusione anche di diarie, indennità di presenza e rimborsi spese comunque denominati.
4. Ai sensi dell' articolo 2, comma 1, lettera b), del d.l. n. 174 del 2012 Sito esterno, convertito dalla l. n. 213 del 2012 Sito esterno, il trattamento economico dei consiglieri di cui ai commi 1 e 2 non può eccedere complessivamente l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa, fatte salve le coperture assicurative di cui all'articolo 15.
Capo II
Indennità di carica e indennità di funzione
Art. 4 (3)

(sostituito comma 1 da art. 1 L.R. 12 marzo 2015, n. 1)

Indennità di carica
1. L'indennità mensile di carica lorda dei consiglieri regionali è di 5.000,00 euro.
2. L'indennità di carica non può cumularsi con assegni o indennità, medaglie o gettoni di presenza comunque derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore dei conti conferiti dalle pubbliche amministrazioni, da enti sottoposti a controllo, vigilanza o tutela della Regione, ovvero da enti ai quali la Regione partecipi. Ai sensi dell' articolo 2, comma 1, lettera d), del d.l. n. 174 del 2012 Sito esterno, convertito dalla l. n. 213 del 2012 Sito esterno, è comunque vietato il cumulo di indennità o emolumenti, ivi comprese le indennità di funzione o di presenza, in commissioni o organi collegiali derivanti dalle cariche di Presidente della Regione, di Presidente dell'Assemblea legislativa regionale, di assessore o di consigliere regionale. Il titolare di più cariche è tenuto ad optare, finché dura la situazione di cumulo potenziale, per uno solo degli emolumenti o indennità.
3. Entro il 30 settembre di ogni anno ciascun consigliere è tenuto a depositare una dichiarazione da cui risultino gli eventuali incarichi di cui al comma 2 ovvero una dichiarazione negativa.
4. In caso di inadempienza all'obbligo di cui al comma 3, il Presidente dell' Assemblea legislativa regionale diffida il consigliere ad adempiere entro il termine di quindici giorni. Nel caso in cui il consigliere persista nell'inadempimento, il Presidente dell'Assemblea legislativa informa l'Assemblea.
Art. 5 (4)

(sostituita rubrica articolo da art. 2 L.R. 12 marzo 2015, n. 1, abrogati commi 1, 2 e 3 da art. 15 L.R. 12 marzo 2015, n. 1)

Riduzione dell'indennità di carica per le assenze dei consiglieri
1. abrogato.
2. abrogato.
3. abrogato.
4. Per ogni assenza del consigliere alle riunioni dell'Assemblea legislativa regionale, della Giunta regionale, dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, della Conferenza dei Capigruppo, delle Commissioni assembleari istituite a norma degli articoli 38, 40 e 41 dello Statuto, alle riunioni della Giunta per il regolamento, nonché di altri organismi istituzionali identificati in apposita deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, l'indennità di carica di cui all'articolo 4 è ridotta nella misura dell'1 per cento.
5. La disposizione di cui al comma 4 non è operata:
a) quando il consigliere assente alla riunione abbia partecipato ad altra riunione, in tutto o in parte contemporanea, di uno degli organismi di cui al comma 4 o quando il consigliere sia inviato in missione in rappresentanza dell'Assemblea legislativa o della Giunta regionale a norma dell'articolo 9, comma 1;
b) quando l'assenza alle riunioni di cui al comma 4 sia compensata dalla presenza a riunioni, anche non concomitanti con quelle per le quali si è verificata l'assenza, di Commissioni assembleari di cui il consigliere non è componente;
c) quando l'assenza alle riunioni di cui al comma 4 sia giustificata da malattia documentata da certificazione medica;
d) nei casi previsti dall'ordinamento giudiziario, quando l'assenza sia giustificata dai competenti uffici giudiziari;
e) quando l'assenza sia motivata da gravi motivi personali o da esigenze di cura e assistenza a familiari; le tipologie di giustificazione sono individuate dall'Ufficio di Presidenza.
Art. 6 (5)
Diritto alla indennità di carica
1. Il diritto all'indennità di carica decorre dal giorno dell'insediamento dell'Assemblea legislativa e dura fino al giorno precedente il nuovo insediamento. Ferma tale decorrenza, la corresponsione dell'indennità di carica si effettua dal giorno successivo a quello dell'avvenuta convalida.
2. Ai consiglieri che cessano dalla carica, o che subentrano nella stessa nel corso della legislatura, le indennità di carica sono corrisposte, rispettivamente, fino a quando viene meno o da quando sorge il diritto di partecipare alle sedute dell'Assemblea legislativa.
Art. 7 (6)
Indennità di funzione
1. Ai consiglieri regionali che svolgono particolari funzioni compete, in aggiunta alla indennità prevista all'articolo 4, una indennità di funzione commisurata alle seguenti percentuali dell'indennità di carica mensile lorda di cui all'articolo 4:
a) al Presidente dell'Assemblea legislativa e al Presidente della Giunta regionale: indennità di funzione pari al 50 per cento;
b) al Vicepresidente della Giunta regionale, ai componenti della Giunta regionale e ai Vicepresidenti dell'Assemblea legislativa: indennità di funzione pari al 33 per cento;
c) ai Presidenti delle Commissioni assembleari, istituite a norma dello Statuto e del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa, nonché ai Segretari e ai Questori dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa: indennità di funzione pari al 19 per cento;
d) ai Capigruppo dei gruppi assembleari: indennità di funzione pari al 19 per cento;
e) ai Vicepresidenti delle Commissioni assembleari, istituite a norma dello Statuto e del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa: indennità di funzione pari al 7 per cento.
2. Le indennità di cui al presente articolo non sono cumulabili tra di loro. Al consigliere che svolga più di una delle funzioni indicate è corrisposta l'indennità più favorevole.
3. Le indennità di cui al presente articolo sono corrisposte a decorrere dalla data di assunzione della carica e per tutta la durata della stessa.
Art. 8 (7)

(sostituito comma 1 da art. 3 L.R. 12 marzo 2015, n. 1, poi sostituito intero articolo da art. 13 L.R. 29 luglio 2015, n. 12, infine aggiunto comma 10 bis. da art. 9 L.R. 21 ottobre 2015, n. 17)

Rimborso delle spese per l'esercizio del mandato
1. Per tutte le spese derivanti da attività connesse all'esercizio del mandato ai consiglieri regionali è corrisposto per dodici mensilità annuali un rimborso forfettario mensile pari a 2.258,65 euro.
2. L'importo di cui al comma 1 è maggiorato di una quota variabile rapportata al percorso dal luogo di residenza anagrafica - o di domicilio se più vicino alla sede dell'Assemblea - dei consiglieri non residenti nel comune di Bologna, corrisposta secondo quanto stabilito ai commi successivi e comunque nel rispetto della previsione dell' articolo 2 comma 1 lettera b) del Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 Sito esterno (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012).
3. Il rimborso del tragitto casa-lavoro, riconosciuto fino a un massimo di dodici presenze mensili, avviene con riferimento all'utilizzo del proprio mezzo di trasporto oppure, in alternativa, di un servizio di trasporto pubblico, secondo la scelta insindacabile del consigliere sulla base di ciò che risulta più funzionale alle proprie esigenze di mobilità. Ad inizio legislatura, o a seguito di successive variazioni, il consigliere dichiara la distanza chilometrica tra la propria residenza e la sede dell'Assemblea legislativa.
4. Nel caso di utilizzo del proprio mezzo di trasporto, il valore della quota mensile variabile di maggiorazione è calcolato sulla base di fasce chilometriche (andata + ritorno) determinate in base alla distanza fra la residenza del consigliere o il domicilio effettivo e la sede dell'Assemblea come da tabella sotto riportata.
5. Qualora il consigliere sotto la propria responsabilità dichiari di utilizzare in via prevalente o esclusiva il mezzo pubblico per raggiungere la sede dell'Assemblea, il valore della quota variabile di maggiorazione è ridotto a 1/6 (un sesto) come da tabella sotto riportata.
6. Qualora il domicilio effettivo sia diverso dalla residenza, il consigliere è tenuto a comunicarlo con la massima tempestività. Ai fini dell'inclusione nella fascia chilometrica, si utilizzerà come parametro il luogo più vicino alla sede dell'Assemblea legislativa fra residenza e domicilio effettivo.
7. I valori della quota variabile di maggiorazione possono essere aggiornati con legge e decorrono dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della legge.
8. Il servizio competente dell'Assemblea legislativa provvede a controlli relativi alle spese di trasporto casa-lavoro dei consiglieri secondo modalità di controllo a campione.
9. Nel caso in cui le riunioni dell'Assemblea legislativa regionale, della Giunta regionale, dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, della Conferenza dei Capigruppo, della Giunta per il Regolamento, nonché degli altri organismi istituzionali identificati in apposita deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, si tengano in luogo diverso dal capoluogo regionale, a tutti i consiglieri non residenti nel comune in cui ha luogo la riunione compete il rimborso di cui all'articolo 9, comma 3, oppure, in caso di uso del mezzo pubblico, il rimborso delle spese effettivamente sostenute.
10. Per ogni presenza del consigliere presso la sede dell'Assemblea legislativa inferiore alle dodici presenze mensili, la maggiorazione del rimborso di cui al comma 2 è ridotta nella misura di un dodicesimo dell'importo liquidato a norma del comma 2.
TABELLA
Fascia chilometrica (andata + ritorno) Valore quota mensile variabile Valore quota mensile variabile con utilizzo mezzo pubblico
0-50 km € 200 € 33,3
51-75 km € 400 € 66,7
76-100 km € 650 € 108,3
101-125 km € 1.050 € 175
126-150 km € 1.150 € 191,7
151-175 km € 1.350 € 225
176-200 km € 1.550 € 258,3
201-225 km € 1.750 € 291,7
226-250 km € 1.950 € 325
+250 km € 2.200 € 366,7
10 bis. Al Presidente, al Sottosegretario e ai componenti della Giunta regionale, ai fini del contenimento della spesa pubblica, il rimborso del tragitto casa-lavoro è corrisposto sulla base di parametri oggettivi relativi all'effettività e alle distanze dei tragitti, secondo le modalità e i criteri definiti dalla Giunta regionale con proprio atto. Per le spese riferite all'utilizzo di mezzi pubblici l'importo corrisposto è pari alla spesa per essi effettivamente sostenuta e documentata, mentre per quelle riferite all'uso del mezzo proprio l'importo del rimborso sarà calcolato sul costo chilometrico per la propria vettura con riferimento alle tariffe A.C.I. e con limite superiore a quello per un'auto di media cilindrata (2500cc), sulla distanza effettiva fra la residenza e la sede regionale, oltre all'eventuale costo del pedaggio autostradale. Il rimborso può avere ad oggetto esclusivamente tragitti interni al territorio regionale, previa dichiarazione mensile del richiedente. (25)
Capo III
Trattamento di missione e rimborsi spese
Art. 9 (8)

(sostituito comma 4, aggiunto comma 4 bis. da art. 4 L.R. 12 marzo 2015, n. 1)

Missioni e rimborso spese effettivamente sostenute
1. Il consigliere regionale può essere inviato in missione in rappresentanza dell'Assemblea legislativa o della Giunta regionale, per disposizione, rispettivamente dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa o della Giunta.
2. Al consigliere regionale inviato in missione ai sensi del comma 1, spetta il rimborso integrale delle spese di trasporto e delle spese di vitto e di alloggio, dietro presentazione di regolare fattura o di regolare ricevuta fiscale integrata con il nominativo dello stesso consigliere.
3. Il consigliere può essere autorizzato a far uso, a proprio rischio, di un proprio mezzo di trasporto per raggiungere il luogo della missione. In tal caso spetta al consigliere, per ogni chilometro percorso, un'indennità secondo i criteri e le modalità stabiliti con atto dell'Ufficio di Presidenza.
4. Al Presidente, al Sottosegretario e ai componenti della Giunta regionale per missioni nel territorio della regione è corrisposto un rimborso mensile forfettario pari al 25 per cento dell'importo previsto all'articolo 8, comma 1, comprendente tutte le spese inerenti la missione, ad esclusione delle spese per l'utilizzo di un proprio mezzo di trasporto.
4 bis. Le spese di cui al comma 4 sono rimborsate secondo i criteri e le modalità definiti con apposito atto della Giunta regionale.
5. Al comma 4 del presente articolo nonché all'articolo 8 sono applicate le esenzioni previste dall'articolo 3, comma 2.
Art. 10 (9)
Uso di autovetture di servizio
1. I consiglieri possono usufruire di autovetture di servizio nei casi in cui si rechino in missione per conto e su espresso incarico dell'Assemblea legislativa o della Giunta regionale, o svolgano attività di rappresentanza ufficiale.
2. Con appositi atti dell'Ufficio di Presidenza e della Giunta regionale è disciplinata la disponibilità delle autovetture di servizio per altre esigenze connesse rispettivamente allo svolgimento del mandato consiliare e dei compiti di componente della Giunta.
Capo IV
Disposizioni sul collocamento in aspettativa dei dipendenti di pubbliche amministrazioni eletti alla carica di consigliere regionale. Sospensione dalla carica di consigliere regionale
Art. 11 (10)
Collocamento in aspettativa
1. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti alla carica di consigliere regionale sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato.
2. Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto della proclamazione degli eletti, in sede di prima elezione o di surrogazione. L'Assemblea legislativa dà immediata comunicazione della proclamazione degli eletti alle amministrazioni cui essi appartengono, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di aspettativa. Tali provvedimenti retroagiscono alla data di proclamazione degli eletti e perdono effetto dalla data della mancata convalida dell'elezione o dalla data in cui il consigliere cessa, per qualsiasi ragione, dalle sue funzioni.
3. Per aspettativa senza assegni si intende il collocamento in aspettativa senza che all'interessato competa alcun trattamento economico da parte della pubblica amministrazione di appartenenza, a parte il caso di cui all'articolo 12.
Art. 12 (11)
Opzione circa il trattamento economico
1. I consiglieri in aspettativa ai sensi dell'articolo 11 possono optare, in luogo della indennità consiliare, per la conservazione del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza.
2. Nel caso dell'opzione di cui al comma 1, il trattamento economico resta a carico dell'amministrazione di appartenenza.
3. Ai fini di cui al comma 1, per indennità consiliare si intende esclusivamente l'indennità di carica fissa mensile di cui all'articolo 4, riconosciuta in misura uguale a tutti i consiglieri della Regione.
4. In caso di opzione per la conservazione del trattamento economico presso l'amministrazione di appartenenza, il consigliere conserva il diritto a percepire, a carico della Regione, le indennità di funzione di cui all'articolo 7, collegate alle cariche particolari eventualmente ricoperte in seno alla Regione nonché i rimborsi spese previsti da disposizioni attinenti allo status di consigliere regionale.
5. L'opzione di cui al comma 1 può essere effettuata in qualsiasi momento; viene comunicata al Presidente dell'Assemblea legislativa, che ne dà immediata notizia all'Amministrazione cui il consigliere optante appartiene ed ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata comunicata al Presidente dell'Assemblea legislativa. Se è avvenuta all'atto della proclamazione dell'elezione, l'opzione ha effetto dalla data della proclamazione.
Art. 13 (12)
Sospensione dell'indennità per privazione delle libertà personali
1. La corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 4, delle eventuali indennità speciali di cui all'articolo 7, dei rimborsi delle spese per l'esercizio del mandato di cui all'articolo 8 nonché delle coperture assicurative di cui all'articolo 15 è sospesa di diritto:
a) nei casi di cui all' articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 Sito esterno (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell' articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Sito esterno);
b) nei confronti dei consiglieri regionali per i quali l'autorità giudiziaria abbia emesso ordine di carcerazione o nei casi di cui all' articolo 8, comma 2, del d.lgs. n. 235 del 2012 Sito esterno.
2. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, preso atto dello stato di privazione della libertà personale del consigliere o della sospensione dalla carica pronunciata ai sensi dell' articolo 8, comma 4, del d.lgs. n. 235 del 2012 Sito esterno, dispone immediatamente la sospensione delle indennità, del rimborso delle spese e delle coperture assicurative con decorrenza dalla data dei provvedimenti di cui al comma 1.
3. La sospensione delle indennità, dei rimborsi delle spese e delle coperture assicurative ha termine nei casi in cui cessi la sospensione dalla carica ai sensi dell' articolo 8, comma 3, del d.lgs. n. 235 del 2012 Sito esterno, nei casi indicati nell' articolo 8, comma 5, del d.lgs. n. 235 del 2012 Sito esterno nonché con la revoca dell'ordinanza che ha disposto la misura cautelare di cui al comma 1, disposta ai sensi dell'articolo 299 del codice di procedura penale e con l'emissione dell'ordinanza di cui all'articolo 306 c.p.p.
Art. 14 (13)
Assegno in caso di sospensione dalla carica
1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 13, l'Assemblea legislativa delibera a favore del consigliere la concessione di un assegno in misura pari alla metà dell'indennità di carica di cui all'articolo 4.
Capo V
Copertura assicurativa dei consiglieri in carica
Art. 15 (14)

(modificata rubrica articolo, modificato comma 3, aggiunti commi 7 e 8 da art. 42 L.R. 30 luglio 2019, n. 13)

Copertura assicurativa e rimborso delle spese di difesa giudiziale
1. L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna provvede alla copertura assicurativa cumulativa dei consiglieri, degli assessori nominati e del sottosegretario alla Presidenza in carica:
a) per i rischi di morte, invalidità permanente, invalidità temporanea, dipendenti da infortunio o infermità;
b) contro i danni arrecati ai veicoli utilizzati in occasione dell'esercizio del mandato di consigliere regionale o dell'incarico di assessore regionale o sottosegretario alla Presidenza;
c) per qualsiasi altro rischio derivante dall'espletamento di compiti istituzionali connessi con la carica ricoperta - compresa la responsabilità civile patrimoniale ed escluse in ogni caso la responsabilità per danni cagionati alla Regione o ad altri enti pubblici e la responsabilità contabile;
d) per la tutela legale a copertura delle spese di perizia, assistenza, patrocinio e difesa, stragiudiziali e giudiziali, che dovessero essere sostenute dall'assicurato, a tutela dei propri interessi a seguito di atti e fatti involontari posti in essere nell'esercizio dell'attività istituzionale.
2. La copertura dei rischi e delle responsabilità di cui alle lettere c) e d) del comma 1 deve essere attuata in modo da operare anche per le contestazioni, gli addebiti e le richieste avanzate nei confronti degli assicurati dopo la loro cessazione dalla carica, sempre per atti o fatti riferiti al periodo della loro carica.
3. L'istituto o compagnia assicurativa è scelto tramite idonea procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto delle disposizioni in materia di contratti pubblici. La documentazione di gara è predisposta in applicazione degli indirizzi definiti dall'Ufficio di Presidenza.
4. Gli oneri relativi alle assicurazioni di cui al comma 1 fanno carico al bilancio autonomo dell'Assemblea legislativa, per i consiglieri regionali, e al bilancio regionale, per gli assicurati non consiglieri.
5. La Regione Emilia-Romagna provvede altresì, con oneri a carico del bilancio generale della Regione, a stipulare assicurazioni a copertura delle responsabilità che possono derivare alla Regione dall'esercizio delle attività comunque imputabili o riferibili all'amministrazione regionale.
6. Salvo il disposto di cui all' articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 Sito esterno (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)), le polizze assicurative già in corso per i rischi di cui al comma 1, alla scadenza dell'annualità assicurativa sono rinegoziate, ove occorra, per renderle conformi a quanto previsto dal medesimo comma 1, e prorogate per il periodo strettamente necessario allo svolgimento della procedura ad evidenza pubblica di cui al comma 3.
7. Qualora non operi nessuna copertura assicurativa delle spese legali e peritali di cui al comma 1, è ammesso il rimborso delle spese di difesa giudiziale, nel caso di conclusione favorevole del procedimento civile o penale con pronuncia inoppugnabile, in presenza di tutte le seguenti condizioni:
a) assenza di conflitto di interessi con la Regione;
b) si tratti di procedimenti relativi a atti o fatti connessi all'espletamento dell'attività istituzionale;
c) assenza di dolo o colpa grave.
8. La disposizione di cui al comma 7 si applica anche ai soggetti di cui al comma 1 dopo la loro cessazione dalla carica, per atti o fatti riferiti al periodo in cui erano in carica.

Note del Redattore:

(Il presente articolo corrisponde all' art. 31 L.R. 21 dicembre 2012, n. 17 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde all' art. 1 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde all' art. 2 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde in parte all' art. 3 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde all' art. 4 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde all' art. 5 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato. Ai sensi del comma 2 dell'art. 23 L.R. 27 luglio 2005 n. 14 a decorrere dal 16 maggio 2005 al Sottosegretario alla Presidenza della Giunta si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 24 marzo 2000 n. 17. Ai sensi del successivo comma 3, le diarie, i rimborsi e quant'altro previsto per il Presidente, i componenti della Giunta e il Sottosegretario alla Presidenza, ad esclusione del trattamento indennitario fissato con legge, sono deliberati dalla Giunta regionale con riferimento al medesimo trattamento deliberato dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea per i Consiglieri regionali.)

(Il presente articolo corrisponde all' art. 6 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato. L' art. 9 della L.R. 21 ottobre 2015, n. 17 ha disposto che il comma 10 bis si applica si applica a far data dall'entrata in vigore della legge regionale 29 luglio 2015, n. 12 (Rendiconto generale della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2014).

(Il presente articolo corrisponde all' art. 8 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde in parte all' art. 10 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde all' art. 23 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde all' art. 24 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde in parte all' art. 25 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde in parte all' art. 26 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde in parte all' art. 1 L.R. 26 luglio 1997, n. 24 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all' art. 1 L.R. 8 settembre 1997, n. 32 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all' art. 14 L.R. 8 settembre 1997, n. 32 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde all' art. 1 L.R. 18 gennaio 1995, n. 3 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all' art. 2 L.R. 18 gennaio 1995, n. 3 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all' art. 1 L.R. 22 gennaio 1997, n. 5 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all' art. 2 L.R. 22 gennaio 1997, n. 5 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all' art. 4 L.R. 22 gennaio 1997, n. 5 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all' art. 1 L.R. 6 agosto 1996, n. 26 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all' art. 2 L.R. 6 agosto 1996, n. 26 , ora abrogata)

(su disposizione dell' art. 18 L.R. 23 luglio 2014, n. 21 non trovano applicazione i commi 3 e 4 del presente articolo)

(come disposto dal comma 2 dell' art. 9 L.R. 21 ottobre 2015, n. 17, la disposizione di cui al presente comma si applica a far data dall'entrata in vigore della legge regionale 29 luglio 2015, n. 12 (Rendiconto generale della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2014)

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