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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 26 luglio 2013, n. 11

TESTO UNICO SUL FUNZIONAMENTO E L'ORGANIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA: STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI CONSIGLIERI REGIONALI E DEI GRUPPI ASSEMBLEARI E NORME PER LA SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA E LA RIDUZIONE DEI COSTI DELL'ASSEMBLEA

Argomenti:
- Assetto Istituzionale-> Consiglieri e Assessori regionali
- Assetto Istituzionale-> Gruppi assembleari

INDICE

Espandere area tit1 TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Espandere area tit2 TITOLO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO AGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE
Espandere area tit3 TITOLO III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCOMPATIBILITA' DEI CONSIGLIERI
Espandere area tit4 TITOLO IV - FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI ASSEMBLEARI
Espandere area tit5 TITOLO V - PARTECIPAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA AD ORGANISMI, COMITATI, ASSOCIAZIONI ED ALLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
Espandere area tit6 TITOLO VI - DISCIPLINA DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ PER L'EROGAZIONE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA E PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA A FAVORE DI INIZIATIVE DI INTERESSE REGIONALE
Espandere area tit7 TITOLO VIIRICONOSCIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE DEGLI EX CONSIGLIERI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Espandere area titVIIBIS TITOLO VII BIS - RAPPRESENTANZA PARITARIA NEL SISTEMA ELETTORALE
Espandere area tit8 TITOLO VIII - NORME FINALI
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente testo unico contiene i principi e le disposizioni relativi alla condizione giuridica ed economica dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari. Reca altresì disposizioni inerenti alle strutture di supporto ai gruppi assembleari nonché alla partecipazione dell'Assemblea legislativa regionale ad organismi, comitati, associazioni ed alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome ed altre norme sul funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale.
Art. 2 (1)
Tetto massimo di spesa alle funzioni proprie dell'Assemblea e metodo dei costi standard
1. Il tetto massimo di spesa a carico del bilancio regionale per l'esercizio delle funzioni proprie da parte dell'Assemblea legislativa non può essere superiore alla quota di euro 7,50 procapite per cittadino residente nel territorio regionale al 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'esercizio cui si riferisce il tetto.
2. Per funzioni proprie si intendono le funzioni attribuite all'Assemblea legislativa dalla Costituzione, dallo Statuto e, in conformità ad esso, dalle leggi.
3. L'Ufficio di Presidenza con proprio atto realizza a cadenza biennale una ricognizione delle funzioni esercitate e ne definisce l'aggregazione in aree omogenee. Per ogni area omogenea può essere determinato il costo standard, secondo criteri di massima efficienza produttiva e con metodologie comparative.
4. Il valore procapite previsto al comma 1 viene aggiornato per legge a cadenza biennale, sulla base delle risultanze della ricognizione di cui al comma 3.
5. Il primo aggiornamento è stabilito al 1° gennaio 2015.
6. La variazione del valore procapite non può essere superiore alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nel periodo intercorso dal precedente aggiornamento.
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO AGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE
Capo I
Disposizioni generali
Art. 3 (2)
Trattamento indennitario e rimborsi per i consiglieri regionali
1. Il trattamento indennitario spettante ai consiglieri regionali si articola in indennità di carica e indennità di funzione.
2. Ai consiglieri sono inoltre corrisposti rimborsi spese per l'esercizio del mandato rientranti tra quelli di cui all' articolo 52, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 Sito esterno (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi).
3. Ai sensi dell' articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 Sito esterno (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 Sito esterno, la partecipazione alle riunioni delle Commissioni di cui agli articoli 38, 40 e 41 dello Statuto è gratuita, con esclusione anche di diarie, indennità di presenza e rimborsi spese comunque denominati.
4. Ai sensi dell' articolo 2, comma 1, lettera b), del d.l. n. 174 del 2012 Sito esterno, convertito dalla l. n. 213 del 2012 Sito esterno, il trattamento economico dei consiglieri di cui ai commi 1 e 2 non può eccedere complessivamente l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa, fatte salve le coperture assicurative di cui all'articolo 15.
Capo II
Indennità di carica e indennità di funzione
Art. 4 (3)

(sostituito comma 1 da art. 1 L.R. 12 marzo 2015, n. 1)

Indennità di carica
1. L'indennità mensile di carica lorda dei consiglieri regionali è di 5.000,00 euro.
2. L'indennità di carica non può cumularsi con assegni o indennità, medaglie o gettoni di presenza comunque derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore dei conti conferiti dalle pubbliche amministrazioni, da enti sottoposti a controllo, vigilanza o tutela della Regione, ovvero da enti ai quali la Regione partecipi. Ai sensi dell' articolo 2, comma 1, lettera d), del d.l. n. 174 del 2012 Sito esterno, convertito dalla l. n. 213 del 2012 Sito esterno, è comunque vietato il cumulo di indennità o emolumenti, ivi comprese le indennità di funzione o di presenza, in commissioni o organi collegiali derivanti dalle cariche di Presidente della Regione, di Presidente dell'Assemblea legislativa regionale, di assessore o di consigliere regionale. Il titolare di più cariche è tenuto ad optare, finché dura la situazione di cumulo potenziale, per uno solo degli emolumenti o indennità.
3. Entro il 30 settembre di ogni anno ciascun consigliere è tenuto a depositare una dichiarazione da cui risultino gli eventuali incarichi di cui al comma 2 ovvero una dichiarazione negativa.
4. In caso di inadempienza all'obbligo di cui al comma 3, il Presidente dell' Assemblea legislativa regionale diffida il consigliere ad adempiere entro il termine di quindici giorni. Nel caso in cui il consigliere persista nell'inadempimento, il Presidente dell'Assemblea legislativa informa l'Assemblea.
Art. 5 (4)

(sostituita rubrica articolo da art. 2 L.R. 12 marzo 2015, n. 1, abrogati commi 1, 2 e 3 da art. 15 L.R. 12 marzo 2015, n. 1)

Riduzione dell'indennità di carica per le assenze dei consiglieri
1. abrogato.
2. abrogato.
3. abrogato.
4. Per ogni assenza del consigliere alle riunioni dell'Assemblea legislativa regionale, della Giunta regionale, dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, della Conferenza dei Capigruppo, delle Commissioni assembleari istituite a norma degli articoli 38, 40 e 41 dello Statuto, alle riunioni della Giunta per il regolamento, nonché di altri organismi istituzionali identificati in apposita deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, l'indennità di carica di cui all'articolo 4 è ridotta nella misura dell'1 per cento.
5. La disposizione di cui al comma 4 non è operata:
a) quando il consigliere assente alla riunione abbia partecipato ad altra riunione, in tutto o in parte contemporanea, di uno degli organismi di cui al comma 4 o quando il consigliere sia inviato in missione in rappresentanza dell'Assemblea legislativa o della Giunta regionale a norma dell'articolo 9, comma 1;
b) quando l'assenza alle riunioni di cui al comma 4 sia compensata dalla presenza a riunioni, anche non concomitanti con quelle per le quali si è verificata l'assenza, di Commissioni assembleari di cui il consigliere non è componente;
c) quando l'assenza alle riunioni di cui al comma 4 sia giustificata da malattia documentata da certificazione medica;
d) nei casi previsti dall'ordinamento giudiziario, quando l'assenza sia giustificata dai competenti uffici giudiziari;
e) quando l'assenza sia motivata da gravi motivi personali o da esigenze di cura e assistenza a familiari; le tipologie di giustificazione sono individuate dall'Ufficio di Presidenza.
Art. 6 (5)
Diritto alla indennità di carica
1. Il diritto all'indennità di carica decorre dal giorno dell'insediamento dell'Assemblea legislativa e dura fino al giorno precedente il nuovo insediamento. Ferma tale decorrenza, la corresponsione dell'indennità di carica si effettua dal giorno successivo a quello dell'avvenuta convalida.
2. Ai consiglieri che cessano dalla carica, o che subentrano nella stessa nel corso della legislatura, le indennità di carica sono corrisposte, rispettivamente, fino a quando viene meno o da quando sorge il diritto di partecipare alle sedute dell'Assemblea legislativa.
Art. 7 (6)
Indennità di funzione
1. Ai consiglieri regionali che svolgono particolari funzioni compete, in aggiunta alla indennità prevista all'articolo 4, una indennità di funzione commisurata alle seguenti percentuali dell'indennità di carica mensile lorda di cui all'articolo 4:
a) al Presidente dell'Assemblea legislativa e al Presidente della Giunta regionale: indennità di funzione pari al 50 per cento;
b) al Vicepresidente della Giunta regionale, ai componenti della Giunta regionale e ai Vicepresidenti dell'Assemblea legislativa: indennità di funzione pari al 33 per cento;
c) ai Presidenti delle Commissioni assembleari, istituite a norma dello Statuto e del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa, nonché ai Segretari e ai Questori dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa: indennità di funzione pari al 19 per cento;
d) ai Capigruppo dei gruppi assembleari: indennità di funzione pari al 19 per cento;
e) ai Vicepresidenti delle Commissioni assembleari, istituite a norma dello Statuto e del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa: indennità di funzione pari al 7 per cento.
2. Le indennità di cui al presente articolo non sono cumulabili tra di loro. Al consigliere che svolga più di una delle funzioni indicate è corrisposta l'indennità più favorevole.
3. Le indennità di cui al presente articolo sono corrisposte a decorrere dalla data di assunzione della carica e per tutta la durata della stessa.
Art. 8 (7)

(sostituito comma 1 da art. 3 L.R. 12 marzo 2015, n. 1, poi sostituito intero articolo da art. 13 L.R. 29 luglio 2015, n. 12, infine aggiunto comma 10 bis. da art. 9 L.R. 21 ottobre 2015, n. 17)

Rimborso delle spese per l'esercizio del mandato
1. Per tutte le spese derivanti da attività connesse all'esercizio del mandato ai consiglieri regionali è corrisposto per dodici mensilità annuali un rimborso forfettario mensile pari a 2.258,65 euro.
2. L'importo di cui al comma 1 è maggiorato di una quota variabile rapportata al percorso dal luogo di residenza anagrafica - o di domicilio se più vicino alla sede dell'Assemblea - dei consiglieri non residenti nel comune di Bologna, corrisposta secondo quanto stabilito ai commi successivi e comunque nel rispetto della previsione dell' articolo 2 comma 1 lettera b) del Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 Sito esterno (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012).
3. Il rimborso del tragitto casa-lavoro, riconosciuto fino a un massimo di dodici presenze mensili, avviene con riferimento all'utilizzo del proprio mezzo di trasporto oppure, in alternativa, di un servizio di trasporto pubblico, secondo la scelta insindacabile del consigliere sulla base di ciò che risulta più funzionale alle proprie esigenze di mobilità. Ad inizio legislatura, o a seguito di successive variazioni, il consigliere dichiara la distanza chilometrica tra la propria residenza e la sede dell'Assemblea legislativa.
4. Nel caso di utilizzo del proprio mezzo di trasporto, il valore della quota mensile variabile di maggiorazione è calcolato sulla base di fasce chilometriche (andata + ritorno) determinate in base alla distanza fra la residenza del consigliere o il domicilio effettivo e la sede dell'Assemblea come da tabella sotto riportata.
5. Qualora il consigliere sotto la propria responsabilità dichiari di utilizzare in via prevalente o esclusiva il mezzo pubblico per raggiungere la sede dell'Assemblea, il valore della quota variabile di maggiorazione è ridotto a 1/6 (un sesto) come da tabella sotto riportata.
6. Qualora il domicilio effettivo sia diverso dalla residenza, il consigliere è tenuto a comunicarlo con la massima tempestività. Ai fini dell'inclusione nella fascia chilometrica, si utilizzerà come parametro il luogo più vicino alla sede dell'Assemblea legislativa fra residenza e domicilio effettivo.
7. I valori della quota variabile di maggiorazione possono essere aggiornati con legge e decorrono dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della legge.
8. Il servizio competente dell'Assemblea legislativa provvede a controlli relativi alle spese di trasporto casa-lavoro dei consiglieri secondo modalità di controllo a campione.
9. Nel caso in cui le riunioni dell'Assemblea legislativa regionale, della Giunta regionale, dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, della Conferenza dei Capigruppo, della Giunta per il Regolamento, nonché degli altri organismi istituzionali identificati in apposita deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, si tengano in luogo diverso dal capoluogo regionale, a tutti i consiglieri non residenti nel comune in cui ha luogo la riunione compete il rimborso di cui all'articolo 9, comma 3, oppure, in caso di uso del mezzo pubblico, il rimborso delle spese effettivamente sostenute.
10. Per ogni presenza del consigliere presso la sede dell'Assemblea legislativa inferiore alle dodici presenze mensili, la maggiorazione del rimborso di cui al comma 2 è ridotta nella misura di un dodicesimo dell'importo liquidato a norma del comma 2.
TABELLA
Fascia chilometrica (andata + ritorno) Valore quota mensile variabile Valore quota mensile variabile con utilizzo mezzo pubblico
0-50 km € 200 € 33,3
51-75 km € 400 € 66,7
76-100 km € 650 € 108,3
101-125 km € 1.050 € 175
126-150 km € 1.150 € 191,7
151-175 km € 1.350 € 225
176-200 km € 1.550 € 258,3
201-225 km € 1.750 € 291,7
226-250 km € 1.950 € 325
+250 km € 2.200 € 366,7
10 bis. Al Presidente, al Sottosegretario e ai componenti della Giunta regionale, ai fini del contenimento della spesa pubblica, il rimborso del tragitto casa-lavoro è corrisposto sulla base di parametri oggettivi relativi all'effettività e alle distanze dei tragitti, secondo le modalità e i criteri definiti dalla Giunta regionale con proprio atto. Per le spese riferite all'utilizzo di mezzi pubblici l'importo corrisposto è pari alla spesa per essi effettivamente sostenuta e documentata, mentre per quelle riferite all'uso del mezzo proprio l'importo del rimborso sarà calcolato sul costo chilometrico per la propria vettura con riferimento alle tariffe A.C.I. e con limite superiore a quello per un'auto di media cilindrata (2500cc), sulla distanza effettiva fra la residenza e la sede regionale, oltre all'eventuale costo del pedaggio autostradale. Il rimborso può avere ad oggetto esclusivamente tragitti interni al territorio regionale, previa dichiarazione mensile del richiedente. (25)
Capo III
Trattamento di missione e rimborsi spese
Art. 9 (8)

(sostituito comma 4, aggiunto comma 4 bis. da art. 4 L.R. 12 marzo 2015, n. 1)

Missioni e rimborso spese effettivamente sostenute
1. Il consigliere regionale può essere inviato in missione in rappresentanza dell'Assemblea legislativa o della Giunta regionale, per disposizione, rispettivamente dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa o della Giunta.
2. Al consigliere regionale inviato in missione ai sensi del comma 1, spetta il rimborso integrale delle spese di trasporto e delle spese di vitto e di alloggio, dietro presentazione di regolare fattura o di regolare ricevuta fiscale integrata con il nominativo dello stesso consigliere.
3. Il consigliere può essere autorizzato a far uso, a proprio rischio, di un proprio mezzo di trasporto per raggiungere il luogo della missione. In tal caso spetta al consigliere, per ogni chilometro percorso, un'indennità secondo i criteri e le modalità stabiliti con atto dell'Ufficio di Presidenza.
4. Al Presidente, al Sottosegretario e ai componenti della Giunta regionale per missioni nel territorio della regione è corrisposto un rimborso mensile forfettario pari al 25 per cento dell'importo previsto all'articolo 8, comma 1, comprendente tutte le spese inerenti la missione, ad esclusione delle spese per l'utilizzo di un proprio mezzo di trasporto.
4 bis. Le spese di cui al comma 4 sono rimborsate secondo i criteri e le modalità definiti con apposito atto della Giunta regionale.
5. Al comma 4 del presente articolo nonché all'articolo 8 sono applicate le esenzioni previste dall'articolo 3, comma 2.
Art. 10 (9)
Uso di autovetture di servizio
1. I consiglieri possono usufruire di autovetture di servizio nei casi in cui si rechino in missione per conto e su espresso incarico dell'Assemblea legislativa o della Giunta regionale, o svolgano attività di rappresentanza ufficiale.
2. Con appositi atti dell'Ufficio di Presidenza e della Giunta regionale è disciplinata la disponibilità delle autovetture di servizio per altre esigenze connesse rispettivamente allo svolgimento del mandato consiliare e dei compiti di componente della Giunta.
Capo IV
Disposizioni sul collocamento in aspettativa dei dipendenti di pubbliche amministrazioni eletti alla carica di consigliere regionale. Sospensione dalla carica di consigliere regionale
Art. 11 (10)
Collocamento in aspettativa
1. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti alla carica di consigliere regionale sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato.
2. Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto della proclamazione degli eletti, in sede di prima elezione o di surrogazione. L'Assemblea legislativa dà immediata comunicazione della proclamazione degli eletti alle amministrazioni cui essi appartengono, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di aspettativa. Tali provvedimenti retroagiscono alla data di proclamazione degli eletti e perdono effetto dalla data della mancata convalida dell'elezione o dalla data in cui il consigliere cessa, per qualsiasi ragione, dalle sue funzioni.
3. Per aspettativa senza assegni si intende il collocamento in aspettativa senza che all'interessato competa alcun trattamento economico da parte della pubblica amministrazione di appartenenza, a parte il caso di cui all'articolo 12.
Art. 12 (11)
Opzione circa il trattamento economico
1. I consiglieri in aspettativa ai sensi dell'articolo 11 possono optare, in luogo della indennità consiliare, per la conservazione del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza.
2. Nel caso dell'opzione di cui al comma 1, il trattamento economico resta a carico dell'amministrazione di appartenenza.
3. Ai fini di cui al comma 1, per indennità consiliare si intende esclusivamente l'indennità di carica fissa mensile di cui all'articolo 4, riconosciuta in misura uguale a tutti i consiglieri della Regione.
4. In caso di opzione per la conservazione del trattamento economico presso l'amministrazione di appartenenza, il consigliere conserva il diritto a percepire, a carico della Regione, le indennità di funzione di cui all'articolo 7, collegate alle cariche particolari eventualmente ricoperte in seno alla Regione nonché i rimborsi spese previsti da disposizioni attinenti allo status di consigliere regionale.
5. L'opzione di cui al comma 1 può essere effettuata in qualsiasi momento; viene comunicata al Presidente dell'Assemblea legislativa, che ne dà immediata notizia all'Amministrazione cui il consigliere optante appartiene ed ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata comunicata al Presidente dell'Assemblea legislativa. Se è avvenuta all'atto della proclamazione dell'elezione, l'opzione ha effetto dalla data della proclamazione.
Art. 13 (12)
Sospensione dell'indennità per privazione delle libertà personali
1. La corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 4, delle eventuali indennità speciali di cui all'articolo 7, dei rimborsi delle spese per l'esercizio del mandato di cui all'articolo 8 nonché delle coperture assicurative di cui all'articolo 15 è sospesa di diritto:
a) nei casi di cui all' articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 Sito esterno (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell' articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Sito esterno);
b) nei confronti dei consiglieri regionali per i quali l'autorità giudiziaria abbia emesso ordine di carcerazione o nei casi di cui all' articolo 8, comma 2, del d.lgs. n. 235 del 2012 Sito esterno.
2. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, preso atto dello stato di privazione della libertà personale del consigliere o della sospensione dalla carica pronunciata ai sensi dell' articolo 8, comma 4, del d.lgs. n. 235 del 2012 Sito esterno, dispone immediatamente la sospensione delle indennità, del rimborso delle spese e delle coperture assicurative con decorrenza dalla data dei provvedimenti di cui al comma 1.
3. La sospensione delle indennità, dei rimborsi delle spese e delle coperture assicurative ha termine nei casi in cui cessi la sospensione dalla carica ai sensi dell' articolo 8, comma 3, del d.lgs. n. 235 del 2012 Sito esterno, nei casi indicati nell' articolo 8, comma 5, del d.lgs. n. 235 del 2012 Sito esterno nonché con la revoca dell'ordinanza che ha disposto la misura cautelare di cui al comma 1, disposta ai sensi dell'articolo 299 del codice di procedura penale e con l'emissione dell'ordinanza di cui all'articolo 306 c.p.p.
Art. 14 (13)
Assegno in caso di sospensione dalla carica
1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 13, l'Assemblea legislativa delibera a favore del consigliere la concessione di un assegno in misura pari alla metà dell'indennità di carica di cui all'articolo 4.
Capo V
Copertura assicurativa dei consiglieri in carica
Art. 15 (14)

(modificata rubrica articolo, modificato comma 3, aggiunti commi 7 e 8 da art. 42 L.R. 30 luglio 2019, n. 13)

Copertura assicurativa e rimborso delle spese di difesa giudiziale
1. L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna provvede alla copertura assicurativa cumulativa dei consiglieri, degli assessori nominati e del sottosegretario alla Presidenza in carica:
a) per i rischi di morte, invalidità permanente, invalidità temporanea, dipendenti da infortunio o infermità;
b) contro i danni arrecati ai veicoli utilizzati in occasione dell'esercizio del mandato di consigliere regionale o dell'incarico di assessore regionale o sottosegretario alla Presidenza;
c) per qualsiasi altro rischio derivante dall'espletamento di compiti istituzionali connessi con la carica ricoperta - compresa la responsabilità civile patrimoniale ed escluse in ogni caso la responsabilità per danni cagionati alla Regione o ad altri enti pubblici e la responsabilità contabile;
d) per la tutela legale a copertura delle spese di perizia, assistenza, patrocinio e difesa, stragiudiziali e giudiziali, che dovessero essere sostenute dall'assicurato, a tutela dei propri interessi a seguito di atti e fatti involontari posti in essere nell'esercizio dell'attività istituzionale.
2. La copertura dei rischi e delle responsabilità di cui alle lettere c) e d) del comma 1 deve essere attuata in modo da operare anche per le contestazioni, gli addebiti e le richieste avanzate nei confronti degli assicurati dopo la loro cessazione dalla carica, sempre per atti o fatti riferiti al periodo della loro carica.
3. L'istituto o compagnia assicurativa è scelto tramite idonea procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto delle disposizioni in materia di contratti pubblici. La documentazione di gara è predisposta in applicazione degli indirizzi definiti dall'Ufficio di Presidenza.
4. Gli oneri relativi alle assicurazioni di cui al comma 1 fanno carico al bilancio autonomo dell'Assemblea legislativa, per i consiglieri regionali, e al bilancio regionale, per gli assicurati non consiglieri.
5. La Regione Emilia-Romagna provvede altresì, con oneri a carico del bilancio generale della Regione, a stipulare assicurazioni a copertura delle responsabilità che possono derivare alla Regione dall'esercizio delle attività comunque imputabili o riferibili all'amministrazione regionale.
6. Salvo il disposto di cui all' articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 Sito esterno (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)), le polizze assicurative già in corso per i rischi di cui al comma 1, alla scadenza dell'annualità assicurativa sono rinegoziate, ove occorra, per renderle conformi a quanto previsto dal medesimo comma 1, e prorogate per il periodo strettamente necessario allo svolgimento della procedura ad evidenza pubblica di cui al comma 3.
7. Qualora non operi nessuna copertura assicurativa delle spese legali e peritali di cui al comma 1, è ammesso il rimborso delle spese di difesa giudiziale, nel caso di conclusione favorevole del procedimento civile o penale con pronuncia inoppugnabile, in presenza di tutte le seguenti condizioni:
a) assenza di conflitto di interessi con la Regione;
b) si tratti di procedimenti relativi a atti o fatti connessi all'espletamento dell'attività istituzionale;
c) assenza di dolo o colpa grave.
8. La disposizione di cui al comma 7 si applica anche ai soggetti di cui al comma 1 dopo la loro cessazione dalla carica, per atti o fatti riferiti al periodo in cui erano in carica.
TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCOMPATIBILITA' DEI CONSIGLIERI
Art. 16
Incompatibilità dei consiglieri
1. L' articolo 3 della legge 23 aprile 1981, n. 154 Sito esterno (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale) si applica ai consiglieri regionali dell'Emilia-Romagna, con esclusione della incompatibilità di cui al comma 1, numero 4).
TITOLO IV
FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI ASSEMBLEARI
Capo I
Principi generali
Art. 17

(già sostituiti commi 2 e 6 da art. 1 L.R. 18 luglio 2014, n. 15 , ancora sostituito comma 6 da art. 5 L.R. 12 marzo 2015, n. 1, infine abrogato comma 7 da art. 15 L.R. 12 marzo 2015, n. 1)

(15)
Principi generali
1. I consiglieri regionali si costituiscono in gruppi, secondo le disposizioni dello Statuto e le modalità stabilite dal Regolamento interno dell'Assemblea legislativa.
2. I gruppi assembleari sono organi dell'Assemblea legislativa nonché associazioni non riconosciute di consiglieri regionali nonché strumenti essenziali di azione e proiezione dei partiti e movimenti politici di cui sono espressione all'interno dell'Assemblea legislativa stessa. Ai gruppi, in quanto soggetti necessari al funzionamento dell'Assemblea, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento interno, sono assicurate a carico del bilancio dell'Assemblea le risorse necessarie allo svolgimento della loro attività.
3. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa accerta e dichiara l'avvenuta costituzione e la consistenza numerica di ogni gruppo assembleare.
4. Ogni gruppo assembleare, nell'ambito della propria autonomia, adotta un regolamento per il proprio funzionamento sulla base di un regolamento quadro definito dall'Ufficio di Presidenza. Il regolamento è comunicato all'Ufficio di Presidenza, che ne prende atto e procede alla sua pubblicazione sul sito web dell'Assemblea legislativa. Ogni eventuale regolamentazione riguardante il gruppo misto è predisposta e adottata dall'Ufficio di Presidenza.
5. L'Assemblea legislativa, attraverso l'Ufficio di Presidenza, assicura ai gruppi assembleari e per loro tramite ai consiglieri, nei modi e nei limiti previsti dallo Statuto e dal presente testo unico, la disponibilità del personale e dei mezzi necessari all'assolvimento delle loro funzioni.
6. Ai gruppi assembleari che si costituiscono dalla X legislatura spettano, a carico del bilancio dell'Assemblea legislativa, esclusivamente i contributi per le spese del personale di cui all'articolo 20, comma 4 e le assegnazioni in natura e in servizi di cui all'articolo 18.
7. abrogato.
8. L'Ufficio di Presidenza delibera, oltre al disciplinare di cui all'articolo 18, comma 3, regole applicative del presente testo unico, e risolve gli eventuali problemi di interpretazione del testo unico stesso.
Capo II

(già sostituita rubrica Capo II da art. 2 L.R. 18 luglio 2014, n. 15, nuovamente sostituita rubrica Capo II da art. 6 L.R. 12 marzo 2015, n. 1)

Sedi e contributi per le spese per il personale dei gruppi assembleari e per gli organi monocratici
Art. 18
Sedi, attrezzature e materiali per i gruppi assembleari e gli organi monocratici
1. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa assegna gratuitamente ai gruppi assembleari, nell'edificio in cui ha sede l'Assemblea legislativa, una sede adeguata alla loro consistenza numerica.
2. L'Ufficio di Presidenza nell'ambito dell'autonomia dell'Assemblea dispone, con spesa a carico del bilancio dell'Assemblea legislativa, in ordine:
a) all'allestimento, all'arredamento e all'attrezzatura delle sedi;
b) alla fornitura di linee telefoniche e di telecomunicazione e di servizi di fotocopiatura e di riproduzione;
c) alla fornitura di materiali di consumo per i gruppi e per i singoli consiglieri;
d) ai servizi e strumenti per la comunicazione e l'informazione.
3. L'Ufficio di Presidenza adotta un disciplinare nel quale sono determinate le modalità di utilizzo dei beni e dei servizi di cui al comma 2 da parte dei gruppi e dei singoli consiglieri.
4. I beni mobili dell'Assemblea legislativa assegnati in uso ai gruppi assembleari sono elencati in separato inventario e sono dati in carico, con apposito verbale, ai Presidenti dei gruppi che ne divengono consegnatari responsabili.
5. In caso di cambiamento del Presidente del gruppo, il Presidente uscente riconsegna gli oggetti inventariati e ricevuti in carico al competente ufficio dell'Assemblea legislativa, il quale, previa verifica, li dà in carico al Presidente subentrante. Alla fine della legislatura il Presidente del gruppo riconsegna gli oggetti di cui al presente comma al competente ufficio dell'Assemblea legislativa il quale, previa verifica in contraddittorio col Presidente del gruppo, li riprende in carico.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche nei confronti degli organi monocratici dell'Assemblea legislativa.
Art. 19

(già sostituito da art. 3 L.R. 18 luglio 2014, n. 15, poi abrogato articolo da art. 15 L.R. 12 marzo 2015, n. 1)

Contributi per il funzionamento dei gruppi
abrogato.
Art. 20

(già sostituito da art. 4 L.R. 18 luglio 2014, n. 15 , nuovamente sostituito da art. 8 L.R. 12 marzo 2015, n. 1. In seguito modificato comma 3 da art. 8 L.R. 27 dicembre 2017, n. 25, successivamente soppressi secondo periodo comma 7 e comma 8 da art 12 L.R. 20 dicembre 2018, n. 21. Successivamente modificati comma 4 e comma 5 lett. a) e b) e aggiunte lett. b-bis) e b-ter) da art. 5 L.R. 3 agosto 2022, n. 11, in seguito modificato comma 4 da art. 18 L.R. 27 dicembre 2022, n. 23)

Contributi per le spese di personale dei gruppi e disposizioni sul personale degli organi monocratici
1. I gruppi assembleari dispongono del personale necessario per lo svolgimento della loro specifica attività di studio, ricerca, supporto legislativo, segreteria e comunicazione.
2. Il personale assegnato alle strutture di supporto ai gruppi assembleari è aggiuntivo rispetto a quello della dotazione organica dell'Assemblea legislativa. Un numero di posti pari a quello dei collaboratori degli organici regionali assegnati alle strutture di supporto ai gruppi assembleari è mantenuto indisponibile nella dotazione organica di provenienza. Alla cessazione delle assegnazioni nelle strutture di supporto ai gruppi assembleari i collaboratori sono assegnati alle strutture ordinarie dell'organico della Giunta e dell'Assemblea legislativa.
3. Ai sensi dell 'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto-legge n. 174 del 2012 Sito esterno, convertito dalla legge n. 213 del 2012, l'ammontare delle spese del personale dei gruppi assembleari è definito secondo un parametro omogeneo che dovrà tenere conto del numero dei consiglieri, delle dimensioni del territorio e del modello organizzativo della Regione. I contratti di lavoro subordinato o autonomo di cui al presente articolo non rientrano negli incarichi di cui all' articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) Sito esterno.
4. A partire dalla X legislatura l'ammontare complessivo del budget per il personale di ogni gruppo assembleare è fissato, dall'Ufficio di Presidenza, ai sensi dell' articolo 35, comma 4 dello Statuto, entro il tetto di spesa dato dal costo di un'unità di personale di categoria D e posizione economica D6, compresi gli oneri a carico dell'ente, senza posizione organizzativa, per ciascun consigliere regionale che ne fa parte, decurtato, per ogni gruppo che conti almeno tre componenti, di un'unità di personale per ogni consigliere che ricopre la funzione di Presidente della Giunta e Presidente dell'Assemblea legislativa, nonché per ogni consigliere che ricopre funzioni alle quali è assegnato un ufficio di supporto (Presidenti di Commissione e componenti dell'Ufficio di Presidenza) e per ogni consigliere che ricopre la carica di Assessore regionale o Sottosegretario. I contributi per le spese del personale non possono essere destinati ad altre finalità. Il personale dei gruppi è esclusivamente quello acquisito col budget del personale.
5. L'ammontare di cui al comma 4 è aumentato, fino al limite delle risorse liberate dalle decurtazioni di cui al medesimo comma e, comunque, nel rispetto del tetto massimo per la determinazione dell'ammontare complessivo della spesa, dato dal parametro definito dalla delibera della Conferenza Stato-Regioni 6 dicembre 2012 in attuazione della previsione dell' articolo 2, comma 1, lettera h) del decreto-legge n. 174 del 2012 Sito esterno, convertito dalla legge n. 213 del 2012, per il numero totale dei consiglieri in carica:
a) per i gruppi composti da un solo consigliere, del 80 per cento del budget spettante a un monogruppo ai sensi del comma 4 nei casi in cui non ricopra la funzione di Presidente della Giunta, Presidente dell'Assemblea legislativa, Presidente di Commissione, componente dell'Ufficio di Presidenza, assessore regionale o Sottosegretario e del 65 per cento del budget spettante a un monogruppo ai sensi del comma 4 nei casi in cui ricopra tali cariche;
b) per i gruppi composti da due consiglieri, del 65 per cento del budget spettante a un gruppo di due consiglieri ai sensi del comma 4 nei casi in cui nessuno dei componenti ricopra la funzione di Presidente della Giunta, Presidente dell'Assemblea legislativa, Presidente di Commissione, componente dell'Ufficio di Presidenza, assessore regionale o Sottosegretario e del 45 per cento del budget spettante a un gruppo di due consiglieri ai sensi del comma 4 nei casi in cui almeno un componente rivesta tali cariche.
b-bis) per i gruppi composti da tre a nove consiglieri, dell’80 per cento del budget spettante allo stesso gruppo ai sensi del comma 4 nei casi in cui nessuno dei componenti ricopra la funzione di Presidente della Giunta, Presidente dell’Assemblea legislativa, Presidente di Commissione, componente dell’Ufficio di Presidenza, Assessore regionale o Sottosegretario e del 70 per cento del budget spettante allo stesso gruppo ai sensi del comma 4 nei casi in cui almeno un componente rivesta tali cariche;
b-ter) per i gruppi composti da dieci o più consiglieri, del 25 per cento del budget spettante allo stesso gruppo ai sensi del comma 4 nei casi in cui nessuno dei componenti ricopra la funzione di Presidente della Giunta, Presidente dell’Assemblea legislativa, Presidente di Commissione, componente dell’Ufficio di Presidenza, Assessore regionale o Sottosegretario e del 15 per cento del budget spettante allo stesso gruppo ai sensi del comma 4 nei casi in cui almeno un componente rivesta tali cariche.
6. I gruppi assembleari, tramite il proprio Presidente di gruppo, per acquisire ulteriore personale per la propria struttura di supporto, ai fini dello svolgimento di attività di segreteria, di studio, di ricerca e di comunicazione, rispetto a quello degli organici regionali o di altra pubblica amministrazione, chiedono all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa di provvedere al conferimento di incarichi a tempo determinato, ai sensi dell' articolo 63 dello Statuto, oppure di attivare rapporti di collaborazione e consulenza di cui all' articolo 12 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna). Per gli incarichi di collaborazione e consulenza sono seguite le procedure ad evidenza pubblica previste per le strutture ordinarie. Alla stipulazione dei relativi contratti provvede il direttore generale dell'Assemblea. In tutti i casi di cui al presente comma l'individuazione del soggetto a cui affidare l'incarico è effettuata dal Presidente del gruppo, salvaguardando il principio dell'intuitu personae. Il numero massimo di personale che può essere assegnato o acquisito per la struttura di supporto dei gruppi assembleari è determinato dal budget definito dall'Ufficio di Presidenza e dagli spazi assegnati a ciascun gruppo, come previsti da apposito disciplinare approvato dall'Ufficio di Presidenza.
7. Il personale reclutato mediante contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 63 dello Statuto, ai fini dell'inquadramento, deve essere in possesso dei seguenti titoli di studio:
a) per l'accesso alla categoria B, profilo di posizione economica iniziale B3: scuola dell'obbligo ed eventuale requisito professionale;
b) per l'accesso alla categoria C: diploma di maturità;
c) per l'accesso alla categoria D: diploma universitario di primo livello o laurea di primo livello o laurea specialistica; eventuale abilitazione professionale.
8. abrogato.
9. Nell'ambito del budget complessivo per le spese del personale di ciascun gruppo, il Presidente del gruppo può altresì richiedere l'attivazione di tirocini. L'Ufficio di Presidenza, nel valutare le richieste, ne verifica anche la compatibilità con gli spazi posti a disposizione dei gruppi. Qualora non vi sia disponibilità di spazi presso le strutture dei Gruppi, si provvede nei limiti della disponibilità complessiva dell'Assemblea legislativa, garantendo l'eventuale adeguamento ed adattamento della postazione lavorativa per persone con disabilità.
10. Fanno carico al budget del personale dei gruppi le spese derivanti da:
a) acquisizione di personale comandato da altra pubblica amministrazione;
b) eventuale maggior costo a seguito di assegnazione alle strutture speciali di personale appartenente agli organici regionali (emolumento unico);
c) acquisizione di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 63 dello Statuto;
d) affidamento di incarichi ai sensi dell' articolo 12 della legge regionale n. 43 del 2001 Sito esterno;
e) partecipazione del personale a formazione, convegni o congressi e relativi oneri di missione.
f) oneri assicurativi e previdenziali.
11. Entro il 15 dicembre di ogni anno, i Presidenti di ciascun gruppo assembleare predispongono, con il supporto del competente servizio dell'Assemblea legislativa, una programmazione annuale da comunicare per iscritto all'Ufficio di Presidenza nella quale siano indicati: l'importo che si intende utilizzare per la stipula dei contratti di cui al presente articolo; l'elenco dei contratti che si intendono attivare per l'anno successivo ai sensi dell'articolo 63 dello Statuto; l'elenco delle assegnazioni del personale di ruolo interno o esterno all'amministrazione regionale e il budget massimo che si intende destinare agli incarichi di collaborazione e consulenza ed all'attivazione di tirocini per l'anno successivo. All'amministrazione del personale dei gruppi provvede il competente servizio dell'Assemblea legislativa.
12. È fatto divieto di dar corso ai rapporti di cui ai commi 6 e 9 con il coniuge, i parenti e gli affini fino al quarto grado di consiglieri regionali.
13. Il contributo per le spese di personale può essere utilizzato sulla base della legge regionale n. 43 del 2001 e della presente legge. In ogni caso per le consulenze o per le collaborazioni di cui al comma 6 i Presidenti di gruppo devono fornire all'amministrazione la dimostrazione del prodotto realizzato attraverso la presentazione di una relazione finale redatta dal titolare dell'incarico.
14. Ai rapporti di lavoro con i gruppi è data pubblicità sul sito web dell'Assemblea in forme analoghe a quelle previste dalle leggi vigenti per le strutture ordinarie.
15. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche nei confronti degli organi monocratici dell'Assemblea legislativa in quanto compatibili.
Art. 21

(già sostituita rubrica articolo, commi 1 e 3 da art. 5 L.R. 18 luglio 2014, n. 15 , in seguito sostituito intero articolo da art. 9 L.R. 12 marzo 2015, n. 1)

Contributi in denaro per le spese di personale
1. All'inizio di ogni legislatura, accertate la costituzione e la composizione dei gruppi, l'Ufficio di Presidenza, ai sensi dell' articolo 35, comma 4 dello Statuto, definisce il budget per il personale spettante a ciascun gruppo a decorrere dal giorno dell'insediamento dell'Assemblea legislativa. Sulla base delle comunicazioni ricevute, l'Ufficio di Presidenza accerta le variazioni successivamente intervenute nel numero e nella composizione dei gruppi assembleari e adegua i contributi per il personale con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la variazione si è verificata.
2. Nel caso in cui sia presente, tra i gruppi, il gruppo misto, l'Ufficio di Presidenza suddivide, con propria deliberazione, i contributi per il personale in misura proporzionale tra i componenti del gruppo.
Art. 22
Divieti
abrogato.
Capo III
Rendiconto dei gruppi assembleari
Art. 22 bis

(già inserito articolo da art. 6 L.R. 18 luglio 2014, n. 15, poi sostituito articolo da art. 10 L.R. 12 marzo 2015, n. 1)

Principi generali sulle spese del personale dei gruppi assembleari
1. Le spese per il personale devono essere coerenti con le finalità politico-istituzionali perseguite rispetto alle competenze regionali previste dalla Costituzione, dallo Statuto regionale, dalla presente legge e dalla normativa vigente, secondo i seguenti principi:
a) ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo e all'esercizio delle funzioni politiche collegate a tale attività;
b) i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso, in qualsiasi forma, con i membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo e con i consiglieri regionali di altre Regioni, nonché con i candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale - come previsto dalla normativa vigente - e sino alla proclamazione degli eletti;
c) con i contributi per il personale non possono essere corrisposti compensi per prestazioni d'opera intellettuale o per qualsiasi altro tipo di collaborazione ai consiglieri regionali della propria Regione né a società o enti in cui gli stessi ricoprano cariche.
Art. 22 ter

(già inserito articolo da art. 6 L.R. 18 luglio 2014, n. 15, poi abrogato articolo da art. 15 L.R. 12 marzo 2015, n. 1)

Compiti del Presidente del gruppo
abrogato.
Art. 22 quater

(già inserito articolo da art. 6 L.R. 18 luglio 2014, n. 15, poi abrogato articolo da art. 15 L.R. 12 marzo 2015, n. 1)

Conti correnti dedicati
abrogato.
Art. 22 quinquies

(già inserito articolo da art. 6 L.R. 18 luglio 2014, n. 15, poi sostituito articolo da art. 11 L.R. 12 marzo 2015, n. 1)

Avanzo di amministrazione
1. L'eventuale avanzo di amministrazione registrato al termine di ciascun esercizio finanziario, derivante dall'eccedenza dei contributi assegnati per le spese di personale rispetto alle somme effettivamente liquidate fino al 31 dicembre di ciascun anno, deve essere riversato nel bilancio dell'Assemblea legislativa.
Art. 22 sexies

(già inserito articolo da art. 6 L.R. 18 luglio 2014, n. 15, poi abrogato articolo da art. 15 L.R. 12 marzo 2015, n. 1)

Libri e scritture contabili
abrogato.
Art. 22 septies

(già inserito articolo da art. 6 L.R. 18 luglio 2014, n. 15, poi abrogato articolo da art. 15 L.R. 12 marzo 2015, n. 1)

Attività del Collegio regionale dei revisori dei conti
abrogato.
Art. 22 octies

(già inserito articolo da art. 6 L.R. 18 luglio 2014, n. 15, poi abrogato articolo da art. 15 L.R. 12 marzo 2015, n. 1)

Attività dell'Ufficio di Presidenza
abrogato.
Art. 22 nonies

(già inserito articolo da art. 6 L.R. 18 luglio 2014, n. 15, poi abrogato articolo da art. 15 L.R. 12 marzo 2015, n. 1)

Trasmissione della documentazione contabile e deposito del rendiconto
abrogato.
Art. 23

(già sostituito da art. 7 L.R. 18 luglio 2014, n. 15, poi abrogato articolo da art. 15 L.R. 12 marzo 2015, n. 1)

Irregolarità di redazione del rendiconto e sanzioni
abrogato.
Art. 24

(già sostituito da art. 8 L.R. 18 luglio 2014, n. 15, poi abrogato articolo da art. 15 L.R. 12 marzo 2015, n. 1)

Attività di inizio e fine legislatura
abrogato.
Art. 25 (16)

(modificato comma 1 da art. 12 L.R. 12 marzo 2015, n. 1)

Pubblicità dei finanziamenti dell'attività dei gruppi assembleari
1. Ai sensi della normativa vigente, la Regione istituisce un sistema informativo al quale affluiscono i dati relativi al finanziamento del personale dei gruppi assembleari, curandone altresì la pubblicità sul proprio sito istituzionale. I dati sono resi disponibili per via telematica al sistema informativo della Corte dei Conti e al Ministero dell'Economia e delle finanze.
Art. 25 bis

(inserito articolo da art.9 L.R. 18 luglio 2014, n. 15, poi abrogato articolo da art. 15 L.R. 12 marzo 2015, n. 1)

Pubblicità dei rendiconti
abrogato.
TITOLO V
PARTECIPAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA AD ORGANISMI, COMITATI, ASSOCIAZIONI ED ALLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
Art. 26 (17)
Partecipazione alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome
1. L'Assemblea legislativa, nella persona del Presidente o di altro componente dell'Ufficio di Presidenza delegato dal Presidente, aderisce e partecipa alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, istituita per realizzare opportuni coordinamenti e scambi di esperienze al fine di rendere più efficaci e rilevanti ed in genere di potenziare e migliorare le attività istituzionali delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.
Art. 27 (18)
Adesione ad organismi, comitati, associazioni e fondazioni
1. L'Assemblea legislativa, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, delibera l'adesione ad organismi, comitati, associazioni e fondazioni che abbiano scopi:
a) di ricerca, di approfondimento, coordinamento ed impulso degli aspetti istituzionali attinenti alle competenze ed alle attività delle assemblee legislative, ovvero scopi di studio e di informazione su problemi tecnico-istituzionali delle assemblee legislative;
b) di promozione, tutela, diffusione, approfondimento ed attuazione dei valori umani fondamentali - come la libertà, l'uguaglianza, la pace, la solidarietà - che concorrono a sostanziare e ad ispirare l'attività legislativa.
2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione.
3. L'Ufficio di Presidenza formula le proposte all'Assemblea legislativa per l'adesione di cui al comma 1 con propria deliberazione motivata.
4. E' deliberata direttamente dall'Ufficio di Presidenza, nell'interesse di strutture organizzative dell'Assemblea legislativa che la richiedano motivatamente e per le quali risulti opportuna, l'adesione ad enti, associazioni o istituzioni che svolgano attività di studio, documentazione o ricerca in settori collegati alle attività istituzionali dell'Assemblea legislativa. È altresì deliberata direttamente dall'Ufficio di Presidenza l'adesione di cui al comma 1 che non comporta oneri finanziari per l'Assemblea.
TITOLO VI
DISCIPLINA DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ PER L'EROGAZIONE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA E PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA A FAVORE DI INIZIATIVE DI INTERESSE REGIONALE
Art. 28 (19)
Criteri e modalità per le spese di rappresentanza
1. Le spese di rappresentanza devono:
a) riguardare forme di ospitalità ed atti di cortesia, a contenuto e con valore prevalentemente simbolico, che si svolgono per consuetudine affermata o per motivi di reciprocità in occasione di rapporti di carattere ufficiale tra soggetti aventi espressa veste rappresentativa dell'Assemblea legislativa e soggetti esterni anch'essi dotati di analoga rappresentatività;
b) rispondere ad effettive esigenze dell'Assemblea legislativa di intrattenere pubbliche relazioni in rapporto ai propri fini istituzionali, e risultare idonee a mantenere o ad accrescere il prestigio dell'Assemblea legislativa inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del suo ruolo e della sua presenza nel contesto sociale interno ed internazionale;
c) essere dirette a raggiungere finalità all'esterno dell'Assemblea legislativa;
d) essere effettuate in circostanze temporali e modali estranee all'ordinaria attività dell'Assemblea legislativa;
e) essere prive di intenti e di connotazione di mera liberalità non giustificata dai fini istituzionali dell'Assemblea legislativa;
f) rispondere a criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini la cui disciplina sarà oggetto di apposita delibera attuativa adottata dall'Ufficio di Presidenza.
2. Titolare dell'attività di rappresentanza esterna è il Presidente dell'Assemblea legislativa. Tale attività può in via ordinaria essere esercitata anche dai Vicepresidenti dell'Assemblea legislativa, dagli altri componenti dell'Ufficio di Presidenza, dai Presidenti delle Commissioni assembleari. Può altresì essere delegata ai singoli consiglieri designati dal Presidente a rappresentarlo in pubbliche manifestazioni, ove non siano disponibili componenti dell'Ufficio di Presidenza.
3. Le spese di rappresentanza devono essere motivate e sostenute da idonea documentazione giustificativa in ordine alla natura delle erogazioni ed alle circostanze che le hanno occasionate.
Art. 29

(sostituito comma 6 da art.10 L.R. 18 luglio 2014, n. 15)

(20)
Concessione di patrocinio, partecipazione a comitati di onore
1. Ai fini del presente testo unico:
a) per patrocinio si intende la manifestazione di apprezzamento e di adesione ad una singola iniziativa, ritenuta meritevole per le sue finalità di promozione sociale e culturale;
b) per partecipazione a comitati d'onore si intende l'inserimento dell'Assemblea legislativa, normalmente nella persona del suo Presidente, in comitati destinati a conferire prestigio e rilevanza a manifestazioni sociali e culturali.
2. L'Ufficio di Presidenza può concorrere allo svolgimento ed allo sviluppo di iniziative e di manifestazioni di rilievo regionale, poste in essere da soggetti pubblici o da soggetti privati dotati di elevata rappresentatività, accordando il patrocinio dell'Assemblea legislativa e aderendo eventualmente, a nome dell'Assemblea legislativa, ai relativi comitati d'onore.
3. Il patrocinio o la partecipazione dell'Assemblea legislativa a comitati d'onore o a comitati affini sono richiesti dai promotori dell'iniziativa con istanza motivata diretta al Presidente dell'Assemblea legislativa.
4. La concessione di patrocini e l'adesione a comitati d'onore o a comitati affini non possono comportare spese a carico del bilancio dell'Assemblea legislativa. Possono tuttavia comportare:
a) la concessione, a carico del bilancio dell'Assemblea legislativa, di premi, targhe, coppe o altri trofei, con esclusione di ogni premio in denaro;
b) la messa a disposizione gratuita di strutture, servizi o mezzi di pertinenza dell'Assemblea legislativa;
c) la concessione, in casi di assoluta rilevanza, di contributi in denaro. La rilevanza dell'iniziativa è illustrata e motivata nella deliberazione di cui al comma 6. I contributi in danaro non possono essere concessi fino all'adozione del regolamento dell'Ufficio di Presidenza di definizione delle spese che possono essere oggetto dei contributi e dei criteri e modalità di individuazione dei soggetti beneficiari.
5. Il Presidente dell'Assemblea legislativa accorda, con proprio atto motivato, il patrocinio dell'Assemblea legislativa, o aderisce a nome dell'Assemblea legislativa a comitati d'onore . Decide anche sulla richiesta di concessione dei premi, di cui al comma 4, lettera a).
6. L'Ufficio di Presidenza, previa stipula di apposite convenzioni, accordi, protocolli d'intesa, può concedere contributi, promuovere e finanziare direttamente o in collaborazione con altri soggetti (Istituzioni, associazioni, altri soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro) progetti e iniziative di rilievo regionale, finalizzate alla diffusione dei principi e dei valori enunciati nel preambolo dello Statuto della Regione Emilia-Romagna.
Art. 30 (21)
Informazioni all'Assemblea legislativa
1. L'Ufficio di Presidenza trasmette annualmente all'Assemblea legislativa, in allegato al rendiconto:
a) l'elenco delle iniziative, manifestazioni, ecc. cui è stato concesso il patrocinio dell'Assemblea legislativa, o ai cui comitati d'onore l'Assemblea legislativa ha aderito;
b) l'elenco delle iniziative cui sono stati assegnati i premi o sostegni di cui all'articolo 29, comma 4, lettere a), b) e c);
c) l'elenco delle associazioni, comitati e soggetti aventi personalità giuridica di carattere associativo cui l'Assemblea legislativa ha aderito, corredato da una sintesi dell'attività svolta da ciascuno di tali soggetti, dalla indicazione dell'ammontare delle eventuali quote associative, dall'indicazione e dalla motivazione di eventuali proposte di recesso;
d) l'elenco degli enti, associazioni od istituzioni cui abbia deliberato di aderire a norma dell'articolo 27, comma 4.
TITOLO VII
RICONOSCIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE DEGLI EX CONSIGLIERI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Art. 31 (22)
Associazione ex consiglieri
1. La Regione riconosce l'associazione tra gli ex consiglieri regionali dell'Emilia-Romagna.
2. L'associazione, che è aperta a tutti gli ex consiglieri della Regione, è retta dal proprio statuto. Possono aderire anche i consiglieri in carica.
3. Ogni modificazione allo statuto, deliberata secondo le norme disposte dallo statuto stesso, ha effetto nei confronti della Regione solo dopo che l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa ne abbia preso atto approvandola.
4. L'associazione ha sede presso l'Assemblea legislativa.
Art. 32 (23)
Supporto organizzativo e attività dell'associazione ex consiglieri
1. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa assicura il supporto organizzativo necessario all'espletamento delle funzioni e dei compiti propri dell'associazione.
2. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa o la Giunta regionale possono, assumendosi i relativi oneri finanziari, affidare all'associazione la realizzazione di manifestazioni, convegni e altre iniziative culturali che contribuiscano ad affermare il ruolo della Regione Emilia-Romagna e a valorizzare la funzione dell'Assemblea legislativa.
TITOLO VII BIS

(inserito Titolo VII bis da art.11 L.R. 18 luglio 2014, n. 15)

RAPPRESENTANZA PARITARIA NEL SISTEMA ELETTORALE
Art. 32 bis (24)
Rappresentanza paritaria nel sistema elettorale regionale
1. La Regione Emilia-Romagna, conformemente a quanto disposto dall'art. 117, comma 7, della Costituzione, dall' art. 3 della legge 23 novembre 2012 n. 215 Sito esterno (Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni") e dall' art. 4 della legge regionale 27 giugno 2014 n. 6 (Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere), promuove la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena parità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive.
2. In occasione delle elezioni regionali, i soggetti politici devono assicurare la presenza paritaria di candidati di entrambi i generi nei programmi di comunicazione politica offerti dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private e, per quanto riguarda i messaggi autogestiti previsti dalla vigente normativa sulle campagne elettorali, devono mettere in risalto con pari evidenza la presenza dei candidati di entrambi i generi nelle liste presentate dal soggetto politico che realizza il messaggio.
3. In ogni lista regionale e provinciale, di cui alle leggi 23 febbraio 1995, n.43 Sito esterno (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario) e 17 febbraio 1968, n. 108 Sito esterno (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale), a pena d'inammissibilità, se il numero dei candidati è pari, ogni genere è rappresentato in misura eguale, se il numero dei candidati è dispari, ogni genere è rappresentato in numero non superiore di una unità rispetto all'altro genere.
4. L' articolo 2 della legge n. 43 del 1995 Sito esterno è sostituito dal seguente:
1. La votazione per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per l'elezione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato da due righe riservate alle eventuali indicazioni di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del capolista della lista regionale collegata, affiancato dal contrassegno o dai contrassegni della medesima lista regionale. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del capolista della lista regionale e i relativi contrassegni sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale, il nome e cognome del capolista e il relativo contrassegno o i relativi contrassegni sono posti al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere, nelle apposite righe della scheda, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome ed il cognome del candidato o dei due candidati compresi nella stessa lista. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste regionali anche non collegata alla lista provinciale prescelta e per il suo capolista tracciando un segno sul simbolo della lista o sul nome del capolista. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore della lista regionale collegata. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato il modello di scheda, formato secondo le indicazioni contenute nel presente articolo.
TITOLO VIII
NORME FINALI
Art. 33
Modifiche e abrogazioni di norme
1. Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 14, 15, il comma 4 dell'articolo 18, il comma 4 dell'articolo 19, gli articoli 23, 24, 25, 26, 27 e 29 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale).
2.
Al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale n. 42 del 1995 sono eliminate le seguenti parole:
"entro il termine perentorio di 15 giorni dal 1° gennaio 2013".
3. E' abrogato l' articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 13 (Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale)).
4. E' abrogato l' articolo 31 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 17 (Norme per l'adeguamento all'art. 2 (Riduzione dei costi della politica) del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 Sito esterno (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) - convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 Sito esterno - e altre disposizioni. Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale), alla legge regionale 8 settembre 1997, n. 32 (Funzionamento dei gruppi consiliari - modificazioni alla legge regionale 14 aprile 1992, n. 42) e alla legge regionale 30 marzo 2012, n. 1 (Anagrafe pubblica degli eletti e nominati - disposizioni sulla trasparenza e l'informazione)).
5. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) legge regionale 18 gennaio 1995, n. 3 (Partecipazione del Consiglio regionale ad organismi, comitati, associazioni ed alla Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea e dei Consigli delle Regioni e delle Province autonome);
b) legge regionale 6 agosto 1996, n. 26 (Riconoscimento dell'Associazione degli ex consiglieri della Regione Emilia-Romagna);
c) legge regionale 22 gennaio 1997, n. 5 (Disciplina dei criteri e delle modalità per l'erogazione delle spese di rappresentanza del Presidente del Consiglio regionale, e per la concessione del patrocinio del Consiglio a favore di iniziative di interesse regionale);
d) legge regionale 26 luglio 1997, n. 24 (Disposizioni integrative della legge regionale 14 aprile del 1995, n.42, e successive modificazioni);
e) legge regionale 8 settembre 1997, n. 32 (Funzionamento dei Gruppi consiliari - modificazioni alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42).
6. Ogni riferimento o rinvio agli articoli di legge e alle leggi sopra abrogati deve intendersi riferito al presente testo unico per i relativi pertinenti contenuti, come annotato nella banca dati "Demetra-normative regionali" nel sito istituzionale dell'Assemblea legislativa.
Art. 34
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla applicazione del presente testo unico si fa fronte con gli stanziamenti dell'apposito capitolo di spesa previsto nel bilancio della Regione Emilia-Romagna per il funzionamento dell'Assemblea legislativa.

Note del Redattore:

(Il presente articolo corrisponde all' art. 31 L.R. 21 dicembre 2012, n. 17 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde all' art. 1 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde all' art. 2 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde in parte all' art. 3 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde all' art. 4 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde all' art. 5 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato. Ai sensi del comma 2 dell'art. 23 L.R. 27 luglio 2005 n. 14 a decorrere dal 16 maggio 2005 al Sottosegretario alla Presidenza della Giunta si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 24 marzo 2000 n. 17. Ai sensi del successivo comma 3, le diarie, i rimborsi e quant'altro previsto per il Presidente, i componenti della Giunta e il Sottosegretario alla Presidenza, ad esclusione del trattamento indennitario fissato con legge, sono deliberati dalla Giunta regionale con riferimento al medesimo trattamento deliberato dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea per i Consiglieri regionali.)

(Il presente articolo corrisponde all' art. 6 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato. L' art. 9 della L.R. 21 ottobre 2015, n. 17 ha disposto che il comma 10 bis si applica si applica a far data dall'entrata in vigore della legge regionale 29 luglio 2015, n. 12 (Rendiconto generale della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2014).

(Il presente articolo corrisponde all' art. 8 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde in parte all' art. 10 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde all' art. 23 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde all' art. 24 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde in parte all' art. 25 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde in parte all' art. 26 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde in parte all' art. 1 L.R. 26 luglio 1997, n. 24 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all' art. 1 L.R. 8 settembre 1997, n. 32 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all' art. 14 L.R. 8 settembre 1997, n. 32 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde all' art. 1 L.R. 18 gennaio 1995, n. 3 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all' art. 2 L.R. 18 gennaio 1995, n. 3 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all' art. 1 L.R. 22 gennaio 1997, n. 5 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all' art. 2 L.R. 22 gennaio 1997, n. 5 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all' art. 4 L.R. 22 gennaio 1997, n. 5 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all' art. 1 L.R. 6 agosto 1996, n. 26 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all' art. 2 L.R. 6 agosto 1996, n. 26 , ora abrogata)

(su disposizione dell' art. 18 L.R. 23 luglio 2014, n. 21 non trovano applicazione i commi 3 e 4 del presente articolo)

(come disposto dal comma 2 dell' art. 9 L.R. 21 ottobre 2015, n. 17, la disposizione di cui al presente comma si applica a far data dall'entrata in vigore della legge regionale 29 luglio 2015, n. 12 (Rendiconto generale della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2014)

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