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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 26 luglio 2013, n. 11

TESTO UNICO SUL FUNZIONAMENTO E L'ORGANIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA: STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI CONSIGLIERI REGIONALI E DEI GRUPPI ASSEMBLEARI E NORME PER LA SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA E LA RIDUZIONE DEI COSTI DELL'ASSEMBLEA

Art. 22 bis

(già inserito articolo da art. 6 L.R. 18 luglio 2014, n. 15, poi sostituito articolo da art. 10 L.R. 12 marzo 2015, n. 1)

Principi generali sulle spese del personale dei gruppi assembleari
1. Le spese per il personale devono essere coerenti con le finalità politico-istituzionali perseguite rispetto alle competenze regionali previste dalla Costituzione, dallo Statuto regionale, dalla presente legge e dalla normativa vigente, secondo i seguenti principi:
a) ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo e all'esercizio delle funzioni politiche collegate a tale attività;
b) i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso, in qualsiasi forma, con i membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo e con i consiglieri regionali di altre Regioni, nonché con i candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale - come previsto dalla normativa vigente - e sino alla proclamazione degli eletti;
c) con i contributi per il personale non possono essere corrisposti compensi per prestazioni d'opera intellettuale o per qualsiasi altro tipo di collaborazione ai consiglieri regionali della propria Regione né a società o enti in cui gli stessi ricoprano cariche.

Note del Redattore:

(Il presente articolo corrisponde all' art. 31 L.R. 21 dicembre 2012, n. 17 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde all' art. 1 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde all' art. 2 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde in parte all' art. 3 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde all' art. 4 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde all' art. 5 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato. Ai sensi del comma 2 dell'art. 23 L.R. 27 luglio 2005 n. 14 a decorrere dal 16 maggio 2005 al Sottosegretario alla Presidenza della Giunta si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 24 marzo 2000 n. 17. Ai sensi del successivo comma 3, le diarie, i rimborsi e quant'altro previsto per il Presidente, i componenti della Giunta e il Sottosegretario alla Presidenza, ad esclusione del trattamento indennitario fissato con legge, sono deliberati dalla Giunta regionale con riferimento al medesimo trattamento deliberato dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea per i Consiglieri regionali.)

(Il presente articolo corrisponde all' art. 6 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato. L' art. 9 della L.R. 21 ottobre 2015, n. 17 ha disposto che il comma 10 bis si applica si applica a far data dall'entrata in vigore della legge regionale 29 luglio 2015, n. 12 (Rendiconto generale della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2014).

(Il presente articolo corrisponde all' art. 8 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde in parte all' art. 10 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde all' art. 23 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde all' art. 24 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde in parte all' art. 25 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde in parte all' art. 26 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde in parte all' art. 1 L.R. 26 luglio 1997, n. 24 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all' art. 1 L.R. 8 settembre 1997, n. 32 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all' art. 14 L.R. 8 settembre 1997, n. 32 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde all' art. 1 L.R. 18 gennaio 1995, n. 3 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all' art. 2 L.R. 18 gennaio 1995, n. 3 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all' art. 1 L.R. 22 gennaio 1997, n. 5 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all' art. 2 L.R. 22 gennaio 1997, n. 5 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all' art. 4 L.R. 22 gennaio 1997, n. 5 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all' art. 1 L.R. 6 agosto 1996, n. 26 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all' art. 2 L.R. 6 agosto 1996, n. 26 , ora abrogata)

(su disposizione dell' art. 18 L.R. 23 luglio 2014, n. 21 non trovano applicazione i commi 3 e 4 del presente articolo)

(come disposto dal comma 2 dell' art. 9 L.R. 21 ottobre 2015, n. 17, la disposizione di cui al presente comma si applica a far data dall'entrata in vigore della legge regionale 29 luglio 2015, n. 12 (Rendiconto generale della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2014)

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