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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 26 luglio 2013, n. 11

TESTO UNICO SUL FUNZIONAMENTO E L'ORGANIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA: STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI CONSIGLIERI REGIONALI E DEI GRUPPI ASSEMBLEARI E NORME PER LA SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA E LA RIDUZIONE DEI COSTI DELL'ASSEMBLEA

Art. 29

(sostituito comma 6 da art.10 L.R. 18 luglio 2014, n. 15)

(20)
Concessione di patrocinio, partecipazione a comitati di onore
1. Ai fini del presente testo unico:
a) per patrocinio si intende la manifestazione di apprezzamento e di adesione ad una singola iniziativa, ritenuta meritevole per le sue finalità di promozione sociale e culturale;
b) per partecipazione a comitati d'onore si intende l'inserimento dell'Assemblea legislativa, normalmente nella persona del suo Presidente, in comitati destinati a conferire prestigio e rilevanza a manifestazioni sociali e culturali.
2. L'Ufficio di Presidenza può concorrere allo svolgimento ed allo sviluppo di iniziative e di manifestazioni di rilievo regionale, poste in essere da soggetti pubblici o da soggetti privati dotati di elevata rappresentatività, accordando il patrocinio dell'Assemblea legislativa e aderendo eventualmente, a nome dell'Assemblea legislativa, ai relativi comitati d'onore.
3. Il patrocinio o la partecipazione dell'Assemblea legislativa a comitati d'onore o a comitati affini sono richiesti dai promotori dell'iniziativa con istanza motivata diretta al Presidente dell'Assemblea legislativa.
4. La concessione di patrocini e l'adesione a comitati d'onore o a comitati affini non possono comportare spese a carico del bilancio dell'Assemblea legislativa. Possono tuttavia comportare:
a) la concessione, a carico del bilancio dell'Assemblea legislativa, di premi, targhe, coppe o altri trofei, con esclusione di ogni premio in denaro;
b) la messa a disposizione gratuita di strutture, servizi o mezzi di pertinenza dell'Assemblea legislativa;
c) la concessione, in casi di assoluta rilevanza, di contributi in denaro. La rilevanza dell'iniziativa è illustrata e motivata nella deliberazione di cui al comma 6. I contributi in danaro non possono essere concessi fino all'adozione del regolamento dell'Ufficio di Presidenza di definizione delle spese che possono essere oggetto dei contributi e dei criteri e modalità di individuazione dei soggetti beneficiari.
5. Il Presidente dell'Assemblea legislativa accorda, con proprio atto motivato, il patrocinio dell'Assemblea legislativa, o aderisce a nome dell'Assemblea legislativa a comitati d'onore . Decide anche sulla richiesta di concessione dei premi, di cui al comma 4, lettera a).
6. L'Ufficio di Presidenza, previa stipula di apposite convenzioni, accordi, protocolli d'intesa, può concedere contributi, promuovere e finanziare direttamente o in collaborazione con altri soggetti (Istituzioni, associazioni, altri soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro) progetti e iniziative di rilievo regionale, finalizzate alla diffusione dei principi e dei valori enunciati nel preambolo dello Statuto della Regione Emilia-Romagna.

Note del Redattore:

(Il presente articolo corrisponde all' art. 31 L.R. 21 dicembre 2012, n. 17 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde all' art. 1 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde all' art. 2 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde in parte all' art. 3 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde all' art. 4 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde all' art. 5 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato. Ai sensi del comma 2 dell'art. 23 L.R. 27 luglio 2005 n. 14 a decorrere dal 16 maggio 2005 al Sottosegretario alla Presidenza della Giunta si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 24 marzo 2000 n. 17. Ai sensi del successivo comma 3, le diarie, i rimborsi e quant'altro previsto per il Presidente, i componenti della Giunta e il Sottosegretario alla Presidenza, ad esclusione del trattamento indennitario fissato con legge, sono deliberati dalla Giunta regionale con riferimento al medesimo trattamento deliberato dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea per i Consiglieri regionali.)

(Il presente articolo corrisponde all' art. 6 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato. L' art. 9 della L.R. 21 ottobre 2015, n. 17 ha disposto che il comma 10 bis si applica si applica a far data dall'entrata in vigore della legge regionale 29 luglio 2015, n. 12 (Rendiconto generale della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2014).

(Il presente articolo corrisponde all' art. 8 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde in parte all' art. 10 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde all' art. 23 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde all' art. 24 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde in parte all' art. 25 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde in parte all' art. 26 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde in parte all' art. 1 L.R. 26 luglio 1997, n. 24 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all' art. 1 L.R. 8 settembre 1997, n. 32 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all' art. 14 L.R. 8 settembre 1997, n. 32 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde all' art. 1 L.R. 18 gennaio 1995, n. 3 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all' art. 2 L.R. 18 gennaio 1995, n. 3 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all' art. 1 L.R. 22 gennaio 1997, n. 5 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all' art. 2 L.R. 22 gennaio 1997, n. 5 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all' art. 4 L.R. 22 gennaio 1997, n. 5 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all' art. 1 L.R. 6 agosto 1996, n. 26 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all' art. 2 L.R. 6 agosto 1996, n. 26 , ora abrogata)

(su disposizione dell' art. 18 L.R. 23 luglio 2014, n. 21 non trovano applicazione i commi 3 e 4 del presente articolo)

(come disposto dal comma 2 dell' art. 9 L.R. 21 ottobre 2015, n. 17, la disposizione di cui al presente comma si applica a far data dall'entrata in vigore della legge regionale 29 luglio 2015, n. 12 (Rendiconto generale della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2014)

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