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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 26 luglio 2013, n. 11

TESTO UNICO SUL FUNZIONAMENTO E L'ORGANIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA: STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI CONSIGLIERI REGIONALI E DEI GRUPPI ASSEMBLEARI E NORME PER LA SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA E LA RIDUZIONE DEI COSTI DELL'ASSEMBLEA

Art. 8 (7)

(sostituito comma 1 da art. 3 L.R. 12 marzo 2015, n. 1, poi sostituito intero articolo da art. 13 L.R. 29 luglio 2015, n. 12, infine aggiunto comma 10 bis. da art. 9 L.R. 21 ottobre 2015, n. 17)

Rimborso delle spese per l'esercizio del mandato
1. Per tutte le spese derivanti da attività connesse all'esercizio del mandato ai consiglieri regionali è corrisposto per dodici mensilità annuali un rimborso forfettario mensile pari a 2.258,65 euro.
2. L'importo di cui al comma 1 è maggiorato di una quota variabile rapportata al percorso dal luogo di residenza anagrafica - o di domicilio se più vicino alla sede dell'Assemblea - dei consiglieri non residenti nel comune di Bologna, corrisposta secondo quanto stabilito ai commi successivi e comunque nel rispetto della previsione dell' articolo 2 comma 1 lettera b) del Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 Sito esterno (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012).
3. Il rimborso del tragitto casa-lavoro, riconosciuto fino a un massimo di dodici presenze mensili, avviene con riferimento all'utilizzo del proprio mezzo di trasporto oppure, in alternativa, di un servizio di trasporto pubblico, secondo la scelta insindacabile del consigliere sulla base di ciò che risulta più funzionale alle proprie esigenze di mobilità. Ad inizio legislatura, o a seguito di successive variazioni, il consigliere dichiara la distanza chilometrica tra la propria residenza e la sede dell'Assemblea legislativa.
4. Nel caso di utilizzo del proprio mezzo di trasporto, il valore della quota mensile variabile di maggiorazione è calcolato sulla base di fasce chilometriche (andata + ritorno) determinate in base alla distanza fra la residenza del consigliere o il domicilio effettivo e la sede dell'Assemblea come da tabella sotto riportata.
5. Qualora il consigliere sotto la propria responsabilità dichiari di utilizzare in via prevalente o esclusiva il mezzo pubblico per raggiungere la sede dell'Assemblea, il valore della quota variabile di maggiorazione è ridotto a 1/6 (un sesto) come da tabella sotto riportata.
6. Qualora il domicilio effettivo sia diverso dalla residenza, il consigliere è tenuto a comunicarlo con la massima tempestività. Ai fini dell'inclusione nella fascia chilometrica, si utilizzerà come parametro il luogo più vicino alla sede dell'Assemblea legislativa fra residenza e domicilio effettivo.
7. I valori della quota variabile di maggiorazione possono essere aggiornati con legge e decorrono dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della legge.
8. Il servizio competente dell'Assemblea legislativa provvede a controlli relativi alle spese di trasporto casa-lavoro dei consiglieri secondo modalità di controllo a campione.
9. Nel caso in cui le riunioni dell'Assemblea legislativa regionale, della Giunta regionale, dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, della Conferenza dei Capigruppo, della Giunta per il Regolamento, nonché degli altri organismi istituzionali identificati in apposita deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, si tengano in luogo diverso dal capoluogo regionale, a tutti i consiglieri non residenti nel comune in cui ha luogo la riunione compete il rimborso di cui all'articolo 9, comma 3, oppure, in caso di uso del mezzo pubblico, il rimborso delle spese effettivamente sostenute.
10. Per ogni presenza del consigliere presso la sede dell'Assemblea legislativa inferiore alle dodici presenze mensili, la maggiorazione del rimborso di cui al comma 2 è ridotta nella misura di un dodicesimo dell'importo liquidato a norma del comma 2.
TABELLA
Fascia chilometrica (andata + ritorno) Valore quota mensile variabile Valore quota mensile variabile con utilizzo mezzo pubblico
0-50 km € 200 € 33,3
51-75 km € 400 € 66,7
76-100 km € 650 € 108,3
101-125 km € 1.050 € 175
126-150 km € 1.150 € 191,7
151-175 km € 1.350 € 225
176-200 km € 1.550 € 258,3
201-225 km € 1.750 € 291,7
226-250 km € 1.950 € 325
+250 km € 2.200 € 366,7
10 bis. Al Presidente, al Sottosegretario e ai componenti della Giunta regionale, ai fini del contenimento della spesa pubblica, il rimborso del tragitto casa-lavoro è corrisposto sulla base di parametri oggettivi relativi all'effettività e alle distanze dei tragitti, secondo le modalità e i criteri definiti dalla Giunta regionale con proprio atto. Per le spese riferite all'utilizzo di mezzi pubblici l'importo corrisposto è pari alla spesa per essi effettivamente sostenuta e documentata, mentre per quelle riferite all'uso del mezzo proprio l'importo del rimborso sarà calcolato sul costo chilometrico per la propria vettura con riferimento alle tariffe A.C.I. e con limite superiore a quello per un'auto di media cilindrata (2500cc), sulla distanza effettiva fra la residenza e la sede regionale, oltre all'eventuale costo del pedaggio autostradale. Il rimborso può avere ad oggetto esclusivamente tragitti interni al territorio regionale, previa dichiarazione mensile del richiedente. (25)

Note del Redattore:

(Il presente articolo corrisponde all' art. 31 L.R. 21 dicembre 2012, n. 17 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde all' art. 1 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde all' art. 2 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde in parte all' art. 3 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde all' art. 4 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde all' art. 5 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato. Ai sensi del comma 2 dell'art. 23 L.R. 27 luglio 2005 n. 14 a decorrere dal 16 maggio 2005 al Sottosegretario alla Presidenza della Giunta si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 24 marzo 2000 n. 17. Ai sensi del successivo comma 3, le diarie, i rimborsi e quant'altro previsto per il Presidente, i componenti della Giunta e il Sottosegretario alla Presidenza, ad esclusione del trattamento indennitario fissato con legge, sono deliberati dalla Giunta regionale con riferimento al medesimo trattamento deliberato dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea per i Consiglieri regionali.)

(Il presente articolo corrisponde all' art. 6 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato. L' art. 9 della L.R. 21 ottobre 2015, n. 17 ha disposto che il comma 10 bis si applica si applica a far data dall'entrata in vigore della legge regionale 29 luglio 2015, n. 12 (Rendiconto generale della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2014).

(Il presente articolo corrisponde all' art. 8 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde in parte all' art. 10 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde all' art. 23 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde all' art. 24 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde in parte all' art. 25 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde in parte all' art. 26 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde in parte all' art. 1 L.R. 26 luglio 1997, n. 24 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all' art. 1 L.R. 8 settembre 1997, n. 32 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all' art. 14 L.R. 8 settembre 1997, n. 32 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde all' art. 1 L.R. 18 gennaio 1995, n. 3 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all' art. 2 L.R. 18 gennaio 1995, n. 3 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all' art. 1 L.R. 22 gennaio 1997, n. 5 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all' art. 2 L.R. 22 gennaio 1997, n. 5 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all' art. 4 L.R. 22 gennaio 1997, n. 5 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all' art. 1 L.R. 6 agosto 1996, n. 26 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all' art. 2 L.R. 6 agosto 1996, n. 26 , ora abrogata)

(su disposizione dell' art. 18 L.R. 23 luglio 2014, n. 21 non trovano applicazione i commi 3 e 4 del presente articolo)

(come disposto dal comma 2 dell' art. 9 L.R. 21 ottobre 2015, n. 17, la disposizione di cui al presente comma si applica a far data dall'entrata in vigore della legge regionale 29 luglio 2015, n. 12 (Rendiconto generale della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2014)

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