LEGGE REGIONALE 26 luglio 2013, n. 12
DISPOSIZIONI ORDINAMENTALI E DI RIORDINO DELLE FORME PUBBLICHE DI GESTIONE NEL SISTEMA DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI. MISURE DI SVILUPPO E NORME DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA IN MATERIA DI AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA
BOLLETTINO UFFICIALE n. 211 del 26 luglio 2013
Art. 8
Programmi per il riordino delle forme di gestione
1. I processi di riorganizzazione dei servizi sociali, socio-sanitari e delle altre competenze in materia educativa e l'individuazione dell'unica forma di gestione in ambito distrettuale, da svolgersi secondo la presente legge, sono disciplinati in appositi programmi approvati dagli enti interessati con le modalità di cui all'articolo 29, comma 3, della legge regionale n. 2 del 2003. I programmi possono prevedere che per la realizzazione dell'unica forma pubblica di gestione siano individuati tempi, fasi e modalità progressive, tenuto conto della complessità delle forme di gestione già presenti e degli obiettivi da raggiungere per l'accreditamento dei servizi socio-sanitari. I programmi sono trasmessi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge alla Regione, al fine di garantire il supporto ai processi di competenza degli enti locali. Analogamente, gli enti interessati trasmettono alla Regione i programmi e le valutazioni effettuate ai sensi dell'articolo 7, corredate dalle apposite motivazioni economiche, gestionali e di altra natura che supportino evidenza nel non addivenire alla concentrazione, in ambito distrettuale, dei compiti di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari.
2. Nei casi di cui all'articolo 2, nell'ambito dei programmi di riorganizzazione, gli enti interessati trasmettono gli atti necessari per l'unificazione delle ASP alla Regione, che provvede all'approvazione dei nuovi statuti. La Giunta regionale può definire ulteriori indicazioni procedurali sullo svolgimento del percorso di unificazione delle Aziende.
3. Nei casi di cui all'articolo 6, comma 2, nell'ambito dei programmi di riorganizzazione, gli enti interessati inoltrano altresì alla Regione apposita motivata istanza di estinzione delle ASP, corredata da una proposta in merito alla devoluzione del complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi. La Regione valuta la sussistenza dei presupposti e la proposta di estinzione e dispone in merito alla devoluzione dei rapporti giuridici attivi e passivi e del patrimonio in capo agli enti soci od alle forme pubbliche di gestione costituite in ambito distrettuale. Il patrimonio è trasferito con vincolo di destinazione al raggiungimento delle finalità e degli scopi statutari delle ASP estinte. Si applica quanto previsto dall'articolo 31 della legge regionale 22 dicembre 2011, n. 21 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014).
4. Nell'ambito dei processi di riorganizzazione a tutto il personale assunto a tempo indeterminato in forza all'entrata in vigore della presente legge viene garantita la continuità occupazionale ed il mantenimento del trattamento giuridico ed economico del proprio rapporto di lavoro. Analogamente al personale dipendente assunto a tempo determinato viene garantita la continuità occupazionale fino alla naturale scadenza del contratto. Situazioni particolari ed eccezionali debbono trovare soluzione attraverso la contrattazione sindacale decentrata nel rispetto della garanzia occupazionale. Gli eventuali processi di mobilità e l'allocazione del personale sono trattati attraverso il confronto con le organizzazioni sindacali in ottemperanza delle norme contrattuali.