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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 26 luglio 2013, n. 12

DISPOSIZIONI ORDINAMENTALI E DI RIORDINO DELLE FORME PUBBLICHE DI GESTIONE NEL SISTEMA DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI. MISURE DI SVILUPPO E NORME DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA IN MATERIA DI AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 21 novembre 2013, n. 23

Art. 1
Riordino delle forme di gestione in ambito distrettuale
1. Gli ambiti distrettuali, definiti secondo le modalità dell'articolo 9 della legge regionale 12 maggio 1994, n. 19 (Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 Sito esterno) e dell'articolo 5 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 (Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio sanitario regionale), e per le finalità di cui alla legge regionale 12 marzo 2003 n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), costituiscono le circoscrizioni territoriali nelle quali gli enti locali e gli altri soggetti istituzionali esercitano, nelle forme e con gli strumenti previsti dalla normativa vigente e dagli atti di programmazione regionale, le funzioni di regolazione, programmazione, governo, verifica e realizzazione dei servizi sociali e socio-sanitari.
2. Nel rispetto della normativa vigente e dei principi della razionalizzazione amministrativa e del contenimento della spesa pubblica, al fine di superare il frazionamento nella gestione e nell'erogazione dei servizi sociali e socio-sanitari sulla base di criteri di adeguatezza, in ogni ambito distrettuale, viene individuata, secondo le previsioni della presente legge, un'unica forma pubblica di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari. La programmazione territoriale, sulla base delle peculiarità territoriali e della complessità dei servizi, può attribuire a tale forma pubblica anche la gestione di servizi educativi.
3. All'individuazione dell'unica forma gestionale si perviene mediante accorpamento degli enti già costituiti in ambito distrettuale e attraverso l'aggregazione di altre forme giuridiche e strumenti già competenti in materia di servizi alla persona, sulla base di quanto previsto nell'ambito dei programmi di riorganizzazione di cui all'articolo 8. Gli enti interessati, nell'attuare il percorso di razionalizzazione ed unificazione di cui al presente articolo, garantiscono adeguatezza gestionale, efficienza ed economicità alle forme pubbliche di gestione e provvedono alla riorganizzazione ed alla razionalizzazione dei fattori produttivi, al fine di pervenire al contenimento dei costi amministrativi ed all'ottimizzazione degli strumenti di gestione.
4. La realizzazione della forma unica di gestione deve prevedere l'ingresso, laddove non già presenti, di tutti gli enti locali o di loro forme associative ricompresi nell'ambito distrettuale. Alle forme pubbliche di gestione è garantita l'attribuzione di un ruolo multisettoriale mediante l'assegnazione della unitarietà dei servizi sociali e socio-sanitari, nonché delle ulteriori attività di cui al comma 2.
5. Resta fermo l'impianto dell'offerta e degli interventi del sistema locale dei servizi sociali secondo quanto disposto dalla legge regionale n. 2 del 2003 e dalla normativa di settore.

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