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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 26 luglio 2013, n. 12

DISPOSIZIONI ORDINAMENTALI E DI RIORDINO DELLE FORME PUBBLICHE DI GESTIONE NEL SISTEMA DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI. MISURE DI SVILUPPO E NORME DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA IN MATERIA DI AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 21 novembre 2013, n. 23

Art. 10
Disposizioni di coordinamento e di adeguamento della normativa vigente
1. Con uno o più provvedimenti, adottati in attuazione della presente legge, la Giunta regionale fornisce indicazioni di raccordo e coordinamento tra le nuove disposizioni e la disciplina vigente anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, nonché sulle forme pubbliche di gestione di cui all'articolo 1.
2. La Giunta regionale adotta i provvedimenti di cui al comma 1, sentiti il Consiglio delle Autonomie locali e la Commissione assembleare competente.
3. In considerazione della necessità di supportare le funzioni spettanti agli enti locali e di promuovere condizioni di equità di accesso ai servizi e la loro sostenibilità economica, la Regione, anche avvalendosi delle funzioni permanenti di osservatorio e monitoraggio sui risultati di gestione delle ASP di cui all'articolo 3, comma 5, provvede al progressivo adeguamento della normativa e della programmazione regionale in materia di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari, in accordo con il sistema delle autonomie locali.

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