LEGGE REGIONALE 26 luglio 2013, n. 12
DISPOSIZIONI ORDINAMENTALI E DI RIORDINO DELLE FORME PUBBLICHE DI GESTIONE NEL SISTEMA DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI. MISURE DI SVILUPPO E NORME DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA IN MATERIA DI AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 6
Ulteriori forme pubbliche di gestione
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, gli enti locali possono individuare, in ambito distrettuale, una forma pubblica di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari alternativa a quella dell'ASP, sulla base di motivate ragioni di opportunità e di economicità, comprovata da specifiche valutazioni economiche. A questo fine, gli enti locali possono anche prevedere che la gestione sia assunta in via diretta dalle Unioni di Comuni costituite ai sensi della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza).
2. Nei casi previsti al comma 1, gli enti interessati provvedono all'estinzione delle ASP, con particolare riguardo alle situazioni nelle quali queste versino in condizioni di dissesto finanziario che non ne consentano la prosecuzione delle attività, o risultino prive di idonee dimensioni e di attribuzione di adeguate funzioni e compiti gestionali.