LEGGE REGIONALE 26 luglio 2013, n. 12
DISPOSIZIONI ORDINAMENTALI E DI RIORDINO DELLE FORME PUBBLICHE DI GESTIONE NEL SISTEMA DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI. MISURE DI SVILUPPO E NORME DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA IN MATERIA DI AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 7
Deroghe
1. Al fine di assicurare coerenza tra il riordino istituzionale attuato ai sensi della legge regionale n. 21 del 2012 e la razionalizzazione delle forme pubbliche di gestione dei servizi di cui alla presente legge, negli ambiti territoriali non coincidenti con i distretti socio sanitari, gli enti locali possono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, costituire un'unica forma pubblica di gestione dell'ambito ottimale. Tale scelta deve essere adeguatamente motivata da ragioni di opportunità e convenienza e deve consentire di definire i compiti attribuiti all'Unione di Comuni, differenziandoli da quelli eventualmente assegnati alla forma pubblica di gestione. Restano ferme, in capo al Comitato di distretto, le funzioni di programmazione, regolazione e committenza definite dalla normativa e dalla programmazione regionale vigente.