LEGGE REGIONALE 26 luglio 2013, n. 14
RETE ESCURSIONISTICA DELL'EMILIA-ROMAGNA E VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ ESCURSIONISTICHE
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 23 dicembre 2016, n. 25 L.R. 29 luglio 2021, n. 8
BOLLETTINO UFFICIALE n. 226 del 29 luglio 2021
Art. 15
Modifiche a leggi regionali
1.
Dopo il comma 2 dell'
articolo 16 della legge regionale 1 febbraio 2000, n. 4(Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico) è inserito il seguente:
"2 bis.
Possono altresì beneficiare dei contributi di cui al comma 1 i soggetti privati le cui proprietà siano interessate dal passaggio di percorsi della Rete Escursionistica dell'Emilia-Romagna (REER), limitatamente agli edifici posti sulla medesima proprietà.".
2.
Dopo il comma 2 dell'
articolo 8 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 40(Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale. Abrogazione della
legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3(Disciplina dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della
L.R. 6 luglio 1984 n. 38)) è aggiunto il seguente:
"2 bis.
I bandi per l'accesso ai contributi di cui al comma 2 possono prevedere un riconoscimento aggiuntivo per le strutture ricadenti sulle proprietà private interessate dal passaggio della Rete Escursionistica dell'Emilia-Romagna (REER).".
3.
Dopo il comma 2 dell'
articolo 18 della legge regionale 31 marzo 2009, n. 4(Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole) è inserito il seguente:
"2 bis.
I bandi per l'accesso ai contributi di cui al comma 2 possono prevedere un riconoscimento aggiuntivo per le strutture ricadenti sulle proprietà private interessate dal passaggio della Rete Escursionistica dell'Emilia-Romagna (REER).".