LEGGE REGIONALE 30 luglio 2013, n. 15
SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA EDILIZIA
BOLLETTINO UFFICIALE n. 222 del 30 luglio 2013
Art. 39
Modifiche all'articolo 13 (Interventi di nuova costruzione eseguiti in assenza del titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali) della legge regionale n. 23 del 2004
1.
Al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale n. 23 del 2004, le parole
"determinate ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale n. 31 del 2002,"
sono sostituite dalle seguenti:"determinate ai sensi dell'articolo 14 bis".