LEGGE REGIONALE 30 luglio 2013, n. 15
SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA EDILIZIA
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 35
Modifiche all'articolo 2 (Vigilanza sull'attività urbanistico edilizia) della legge regionale n. 23 del 2004
1.
Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 23 del 2004, le parole
"di cui agli articoli 11 e 17 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 (Disciplina generale dell'edilizia)"
sono sostituite dalle seguenti:"svolti per la formazione dei titoli abilitativi e per la certificazione della conformità edilizia e agibilità".
2. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 23 del 2004, è soppresso.
3.
Al comma 7 dell'articolo 2 della legge regionale 23 del 2004, le parole
"prevista dall'articolo 27, comma 5, della legge regionale n. 31 del 2002"
sono sostituite dalle seguenti:"prevista dall'articolo 29, comma 5, della legge regionale in materia edilizia".