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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 30 luglio 2013, n. 15

SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA EDILIZIA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 20 dicembre 2013, n. 28

Art. 36
Modifiche all'articolo 4 (Sospensione dei lavori ed assunzione dei provvedimenti sanzionatori) della legge regionale n. 23 del 2004
1.
Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 23 del 2004, le parole
"dagli articoli 11 e 17 della legge regionale n. 31 del 2002"
sono sostituite dalle seguenti:
"per la formazione dei titoli abilitativi" e al medesimo comma il periodo "L'accertamento in corso d'opera delle variazioni minori, di cui all'articolo 19 della legge regionale n. 31 del 2002, non dà luogo alla sospensione dei lavori." é sostituito dal seguente: "L'accertamento di varianti in corso d'opera non dà luogo alla sospensione dei lavori, qualora risultino conformi alla disciplina dell'attività edilizia e qualora siano state adempiute le procedure abilitative prescritte dalle norme di settore.".

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