LEGGE REGIONALE 30 luglio 2013, n. 15
SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA EDILIZIA
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 39
Modifiche all'articolo 13 (Interventi di nuova costruzione eseguiti in assenza del titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali) della legge regionale n. 23 del 2004
1.
Al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale n. 23 del 2004, le parole
"determinate ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale n. 31 del 2002,"
sono sostituite dalle seguenti:"determinate ai sensi dell'articolo 14 bis".