LEGGE REGIONALE 30 luglio 2013, n. 15
SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA EDILIZIA
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 45
Modifiche all'articolo 17 (Accertamento di conformità) della legge regionale n. 23 del 2004
1.
Ai commi 1, 2 e 4 bis dell'articolo 17 della legge regionale n. 23 del 2004, le parole
"denuncia di inizio attività"
sono sostituite dall'espressione"SCIA".
2.
Al comma 3, dell'articolo 17 della legge regionale n. 23 del 2004, le parole
"la denuncia in sanatoria"
sono sostituite dalle seguenti:"la SCIA in sanatoria"
e alla lettera a) del medesimo comma, le parole ", a norma dell'art. 30 della legge regionale n. 31 del 2002,"
sono soppresse.