LEGGE REGIONALE 30 luglio 2013, n. 15
SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA EDILIZIA
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 47
Modifiche all'articolo 18 (Sanzioni applicabili per la mancata denuncia di inizio attività) della legge regionale n. 23 del 2004
1.
Nella rubrica e nei commi 1 e 2 dell'articolo 18 della legge regionale n. 23 del 2004, le parole
"denuncia di inizio attività"
sono sostituite dall'espressione"SCIA".