LEGGE REGIONALE 30 luglio 2013, n. 15
SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA EDILIZIA
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 54
Modifiche all'articolo 4 ter (Soglie dimensionali) della legge regionale n. 9 del 1999
1.
Il comma 1 dell'articolo 4 ter della legge regionale n. 9 del 1999, è sostituito dal seguente:
"1. Le soglie dimensionali definite ai sensi della presente legge sono ridotte del 50 per cento nel caso in cui i progetti ricadono all'interno delle aree di cui all' articolo 4, comma 1, lett. b).".